Maxi-ritardo del treno: risarcibile il danno esistenziale
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28244/2023 conferma la risarcibilità del danno esistenziale in caso di ritardo ferroviario di quasi 24h.
Lunedi 23 Ottobre 2023 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Cassino, la società Delta S.p.a. chiedendo accertarsi e dichiararsi l’inadempimento della medesima nella gestione del trasporto ferroviario passeggeri in relazione al disservizio occorso in occasione del viaggio effettuato dal treno regionale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la societa’ ferroviaria al pagamento della somma di cinque Euro e venticinque centesimi a titolo di indennizzo da ritardo, e della somma di Euro quattrocento relativamente a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la societa’ ferroviaria deducendo l’incompetenza del Giudice di pace di Cassino e l’insussistenza del liquidato danno esistenziale; il Tribunale di Cassino respingeva l’impugnazione.
La società Delta ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:
a) il Tribunale, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure la’ dove ha constatato l’oggettivita’ del ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di la’ quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioe’, dalla possibilita’ di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e cio’, dunque, si aggiunge qui, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno;
b) la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, puo’ nel caso essere avallata proprio perche’ cio’ che sostanzialmente era stato allegato risponde alla tutela della liberta’ di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale;
c) il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilita’ di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione;
d) le ivi invocate normative, nazionale e comunitaria in tema di tutela cui e’ tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario (applicabili secondo quanto chiarito da Cass. n. 9312 08/05/2015, e Corte UE del 26/09/2013, in causa C-509/11), e’ volta ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.