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Se l’amministratore rinuncia irrevocabilmente all’incarico nel procedimento di mediazione, cade l’interesse ad impugnare la delibera di nomina

Ai sensi dell’art. 1129, comma 1, c.c. l’amministratore viene nominato dall’assemblea e la relativa delibera, per rendere l’incarico legittimamente conferito al soggetto prescelto, deve essere formalmente corretta.

La delibera viziata può essere sempre sostituita da altra valida se assunta nel rispetto della legge, purché il petitum sia lo stesso.

In questo caso, una volta che l’oggetto del contenzioso sia venuto meno al giudice non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ma resta sempre la decisione sulle spese processuali, la cui liquidazione segue il principio generale della soccombenza virtuale.

Questo significa che il giudice può arrivare alla condanna o alla compensazione delle spese solo dopo avere effettuato un giudizio complessivo sulla posizione assunta dalle parti in relazione alle domande proposte.

La sentenza che andiamo a commentare disegna un caso classico esempio di impugnativa di delibera assembleare, poi sostituita secondo le aspettative degli attori.

L’amministratore rinuncia all’incarico prima che l’assemblea ratifichi la decisione: effetti sull’impugnativa della delibera. Fatto e decisione

Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 252 pubblicata in data 16 agosto 2023, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa di una delibera assembleare, ha definito la controversia con la compensazione delle spese di lite tra le parti.

L’oggetto di contestazione riguardava la regolarità della nomina dell’amministratore che, persona estranea al condominio, era intervenuto all’assemblea nella qualità di delegato di altro condomino al quale, per quanto è dato di ricavare dal provvedimento, era legato da rapporti di parentela con il delegante, portando questi lo stesso cognome del legatario, anche se riferito all’omonima società.

In particolare, gli attori lamentavano che l’amministratore, così nominato, avrebbe dovuto astenersi, perché il voto da lui espresso era stato determinante per il conferimento dell’incarico.

In sede di mediazione il nuovo amministratore, intervenuto personalmente, aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni che avrebbero avuto effetto nella prima assemblea utile già convocata, ma gli attuali attori procedevano ugualmente ad impugnare la delibera di affidamento dell’incarico in questione.

il condominio si costituiva in sede di contenzioso contestando gli assunti degli attori ed evidenziandone il comportamento ostruzionistico, a partire dal fatto che non solo essi erano ben a conoscenza dell’avvenuta rinuncia al mandato comunicata, più volte, dall’amministratore/delegatario, ma anche che si erano affrettati ad avviare il giudizio prima della ratifica di detta rinuncia da parte dell’assemblea.

Ratifica avvenuta successivamente all’assemblea convocata per tale scopo, per motivi non addebitabili al condominio ma solo agli attuali attori.

Il Tribunale, infine, ha accolto la domanda del condominio di cessazione della materia del contendere essendo pacifico, dagli atti di causa, che la prima delibera era stata sostituita da altra avente lo stesso oggetto, ovvero la sostituzione del primo amministratore con altro soggetto. In tal modo le ragioni e l’interesse del contendere erano palesemente venute meno.

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Quanto alla condanna alle spese di lite da liquidare in ragione della soccombenza virtuale il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori di condanna del condominio al pagamento delle stesse, dal momento che al momento dell’introduzione del giudizio l’amministratore aveva già rinunciato all’incarico conferitogli con la delibera impugnata, sicché la notifica della citazione era avvenuta quando si era già verificata la cessazione della materia del contendere. Per tale motivo le spese di giudizio venivano integralmente compensate tra le parti.

Considerazioni conclusive

Per quanto concerne la dichiarazione della cessazione della materia del contendere il Tribunale di Sulmona si è mosso sicuramente nel solco già tracciato dalla giurisprudenza, secondo la quale “in caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell’interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio” (Cass. sez. 6-2, 23 febbraio 2022, n. 5997; Cass. sez. 6-2, 8 giugno 2020, n. 10847; Cass. sez. 6-2, 11 agosto 2017, n. 20071).

Nel caso di specie l’interesse dei condomini all’impugnativa – come rilevato dal Tribunale – era addirittura venuto meno ben prima che il giudizio venisse incardinato, considerato che l’amministratore non solo aveva rinunciato all’incarico prima della notifica dell’atto di citazione, ma che aveva anche dichiarato, in sede di mediazione, di essere disposto a rimborsare agli attori le spese di tale procedimento essendo, a suo avviso, cessata la materia del contendere.

Per quanto concerne, invece, la compensazione delle spese di lite, appare evidente che il Tribunale sia giunto alla decisione prendendo in considerazione non solo la situazione determinata dal quadro emerso in seno al contenzioso, non certamente a favore degli attori, ma anche la domanda del condominio di compensare le spese per mancanza di margini per applicare la condanna per soccombenza.

Segno che il condominio stesso aveva ritenuto di non essere stato del tutto estraneo alla situazione concernente la nomina dell’amministratore posto al centro della controversia.

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