Operativo il fondo vittime alternanza scuola lavoro.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2023, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato disposto il contributo di duecento mila euro, a carico del nuovo fondo1, per il risarcimento dei familiari degli studenti vittime di infortuni occorsi in occasione delle attività formative ( successivamente al 1° gennaio 2018 ed esclusi gli infortuni in itinere).
Trattasi di un sostegno economico (cumulabile con le indennità riconosciute ed erogate dall’ Inail per gli assicurati) spettante, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25 settembre 2023:
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al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione ( in mancanza: ai genitori, anche adottanti, ai fratelli e alle sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo);
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ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e agli adottivi ( in mancanza: agli ascendenti di secondo grado).
Riguardo all’importo, il sostegno economico è determinato in relazione alle risorse disponibili e, per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018 ( data di entrata in vigore della disciplina che regola l’alternanza scuola lavoro: DL 3 novembre 2017, n. 195) , è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo determinato, per ciascun infortunio mortale, in euro 200.000,00.
La domanda di accesso alla misura deve essere presentata entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni verificatisi durante le attività formative. Nelle more della predisposizione, da parte dell’ Inail, dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
Per quanto riguarda gli infortuni verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto in commento, l’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( entro, cioè, il 18 febbraio 2024).
Ai sensi dell’art. 85, comma terzo, del d.P.R. N.1124/1965.Ai sensi dell’art. 85, comma terzo, del d.P.R. N.1124/1965.