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Danno biologico di lieve entità: aggiornati gli importi per il 2023

A cura della Redazione.

Aumentano del 7,9% gli importi per il risarcimento del danno biologico fino a 9 punti di invalidità.

Giovedi 26 Ottobre 2023

Con qualche mese di ritardo rispetto allo scorso anno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prima Ministero dello Sviluppo Economico) ha adeguato gli importi relativi al risarcimento del danno biologico per le lesioni micropermanenti (fino a 9 punti di invalidità permanente) sulla base della variazione dell’indice Istat registrata ad aprile 2023 rispetto allo stesso mese dello scorso anno, pari al 7,9%.

Il punto base per l’invalidità passa da € 870,97 a € 939,78, con un aumento di oltre 68 euro, ed il risarcimento per un giorno di inabilità temporanea assoluta sale da € 50,79 a € 54,80

In seguito all’adeguamento degli importi, abbiamo provveduto ad aggiornare sia l’applicazione per il calcolo del danno biologico di lieve entità che la tabella interattiva dove è possibile consultare anche i valori degli anni precedenti. 

L’adeguamento degli importi decorre dal mese di Aprile 2023 e resterà in vigore fino al prossimo decreto.

Di seguito il testo del decreto:


DECRETO 16 ottobre 2023

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – anno 2023. (23A05864) (GU n.247 del 21-10-2023)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 120 del 24 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2022;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, applicando la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:

novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);

cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2023

Il Ministro: Urso

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