Mancata concessione del mutuo: la responsabilità precontrattuale della banca
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27262/2023 si pronuncia in merito ai profili di responsabilità della banca allorchè non conceda il mutuo nonostante che le trattative siano giunte ad una fase avanzata.
Mercoledi 1 Novembre 2023 |
Il caso: La Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno di rigetto della domanda risarcitoria proposta da Delta s.r.l. nei confronti della Banca s.p.a. sia per prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi, che le aveva precluso ulteriori finanziamenti bancari.
La società Delta ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, in materia di responsabilità precontrattuale rileva quanto segue:
a) la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo;
b) il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo;
c) la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua;
d) nel giudizio di merito è stato accertato che intercorsero trattative tra la Delta e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all’accordo per cui la Delta acquistava cinque appartamenti accollandosi il relativo mutuo, a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell’atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto dalla società;
e) pertanto, nell’affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca e che la Delta non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell’impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite;
f) inoltre, quanto al danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, esso può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito.