Occupazione abusiva di immobile e onere della prova per il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30984/2023 torna ad affrontare la questione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da occupazione abusiva di immobile.
Lunedi 20 Novembre 2023 |
Il caso: Tizia e la società Delta convenivano in giudizio davanti al Tribunale Caio e Mevia per ottenere il risarcimento del danno determinato dall’abusiva occupazione da parte dei convenuti dei posti auto di proprietà degli attori, in successione temporale tra loro, avendo Tizia acquistato la proprietà degli immobili dalla società Delta poi posta in liquidazione.
Il tribunale rigettava la domanda degli attori, che proponevano appello: la Corte distrettuale rigettava il gravame, dichiarando di aderire alla tesi secondo cui il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ma osservando che:
a) tale presunzione è superata ove si accerti che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell’immobile;
b) tale disinteresse era nella specie desumibile dalla mancata allegazione da parte dei proprietari della volontà di locare, utilizzare o vendere gli immobili.
Gli attori soccombenti in primo e in secondo grado ricorrono in Cassazione, denunciando, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 2043, 2056, 2729 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che i proprietari si erano disinteressati intenzionalmente dei beni immobili, rilevando d’ufficio una circostanza non dedotta dalle controparti.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata e richiama alcuni principi già sanciti dalle Sezioni Unite:
a) la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri; l’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito;
b) in presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici;
c) nel caso della presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
d) nel caso in esame, la Corte territoriale ha, invero, ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria, in quanto idonea a superare la presunzione iuris tantum della sussistenza del danno, l’emergenza dagli atti di un «intenzionale disinteresse» da parte dei proprietari a sua volta desunto dalla mancanza di allegazioni e prove in merito alla possibilità o volontà di locare o utilizzare i posti auto;
e) in tal modo, contraddicendo la premessa, ora avallata dalle Sezioni Unite, dell’esistenza di un «danno presunto» derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell’immobile, la Corte di merito ha ritenuto necessaria, pur in mancanza di specifica contestazione da parte del convenuto, l’allegazione e la prova di specifici elementi idonei a dimostrare una fattiva e concreta volontà di locare l’immobile ed anche la quantificazione del danno, invece suscettibile, di valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.