English EN French FR Italian IT Spanish ES

AdS: il giudice deve sentir il beneficiario dell’amministrazione

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32219 del 21 novembre 2023 delinea i presupposti e i criteri di valutazione che il Giudice ha l’onere di seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno

Venerdi 24 Novembre 2023

Il caso:Il giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l’amministrazione di sostegno a favore di Tizio, ritenendo che la moglie, Mevia, non fosse soggetto idoneo ad essere nominato nella carica, allo stesso modo di altre persone chiamate all’Ufficio dal contesto familiare.

Mevia proponeva reclamo, cui s’associava il coniuge, al quale resisteva l’amministratore di sostegno: la Corte d’appello rigettava il gravame, osservando, in particolare che la scelta dell’amministratore di sostegno in persona diversa dalla moglie di Tizio era giustificata dai seguenti fatti:

– il ricorrente era risultato in cattive condizioni di cura, nonostante due badanti e una persona di servizio (cio’ che era da ascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza);

– la moglie aveva acquistato con denaro del marito una “costosa autovettura”, spesa eccessiva a fronte delle necessita’ del reclamante per il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare il patrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia (per circa Euro 6.000,00).

Mevia ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, in merito ai criteri e alle modalità di scelta dell’AdS precisa quanto segue:

a) In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilita’, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con L. n. 18 del 2009, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, la cui volonta’ contraria, ove provenga da persona lucida, non puo’ non essere tenuta in considerazione dal giudice;

b) nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione deve essere espletata anche quando quest’ultimo sia stato gia’ esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d’interdizione definito con la trasmissione degli atti ex articolo 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perche’ rispettoso della dignita’ della persona che vi e’ sottoposta, ma anche perche’ funzionale allo scopo dell’istituto, che e’ quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell’amministrazione;

c) nel caso di specie, va evidenziato che il soggetto interessato non e’ stato sentito, sebbene non emerga dagli atti un’incapacita’ assoluta ad esprimere il proprio volere, mancando ogni motivazione al riguardo; tale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura di meglio illustrare le ragioni della propria scelta, con riferimento alla persona da designare come amministratore di sostegno in funzione delle sue specifiche esigenze;

d) la Corte territoriale, da un lato, non ha sentito l’interessato, e cosi’ non ha valorizzato adeguatamente la relativa scelta di designare quel familiare quale amministratore di sostegno (la moglie di Tizio, dall’altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamente espressione dell’inadeguatezza della ricorrente nella carica, senza un accertamento inequivocabile al riguardo (inidoneita’ assoluta della persona designata).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 32219 2023

Condividi