In prossimità delle strisce il conducente deve osservare anche le regole cautelari non scritte.
A cura della Redazione.
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo e’ tenuto ad osservare, in prossimita’ degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocita’ particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.
Lunedi 27 Novembre 2023 |
Tale principio è stato ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 46836 del 22 novembre 2023.
Il caso: La Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di condanna di Tizio del Tribunale di Cuneo per il reato di cui all’articolo 589-bis c.p., comma 1, perche’, alla guida dell’autobus di linea di proprieta’ della soc. Delta s.r.l., dopo essere uscito dal deposito della ditta, giunto all’altezza di un incrocio, per negligenza, imprudenza e per colpa specifica, costituita dall’aver omesso di dare la precedenza in prossimita’ dell’attraversamento pedonale ciclabile ivi situato, urtava la spalla di Caio che, alla guida di una bicicletta proveniente da sinistra, aveva impegnato l’attraversamento, provocandone la caduta a terra, cui conseguivano lesioni personali talmente gravi da determinarne il decesso.
Tizio, a mezzo del proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo mancanza e/o insufficienza, nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione in quanto:
– entrambi i Giudici di merito hanno riconosciuto che l’imputato, alla guida del pullman, stava procedendo a velocita’ molto ridotta, che non vi erano tracce di frenata, che vi erano ostacoli sulla via e che, a causa di tali ostacoli, il ricorrente, per accorgersi dell’arrivo della bicicletta, avrebbe dovuto trovarsi con il pullman praticamente sulle strisce;
– nonostante ciò, in entrambi i gradi di giudizio si perviene ugualmente ad un’affermazione di responsabilita’ ravvisando profili di colpa generica e specifica, senza neppure interrogarsi sulla possibilita’ di successo, nel concreto, della ipotizzata condotta alternativa lecita.
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Per la Cassazione il ricorso è infondato:
a) la Corte territoriale ha correttamente individuato la responsabilita’ dell’imputato nella violazione dell’articolo 40 C.d.S., comma 11, per non avere egli dato la precedenza alla persona offesa che si trovava sulle strisce pedonali, nonche’ nella violazione dell’articolo 141, commi 1, 2, 3 e 4;
b) ha rilevato come la condotta esigibile sarebbe stata quella di fermarsi per accertare, nei limiti del possibile, che non vi fossero persone provenienti dalla pista ciclabile, anche alla luce della conoscenza dei luoghi da parte del ricorrente, che percorreva quotidianamente quel tragitto come conducente di un autobus di linea;
c) l’osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilita’ colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attivita’ o situazione pericolosa, potendo pertanto residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili;
d) l’agente e’ dunque tenuto a rispettare anche regole cautelari non scritte, come nel caso di specie, alla luce dell’obbligo del neminen laedere incombente sui conducenti la cui violazione costituisce colpa per imprudenza.