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Evento atmosferico integrante il caso fortuito e onere della prova.

Un forte temporale, per costituire un evento abnorme, come tale riconducibile al caso fortuito. deve avere caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, da accertare con metodo scientifico in base ai cd. dati pluviometrici.

Lunedi 27 Novembre 2023

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32643 del 23 novembre 2023.

Il caso: Tizio proponeva domanda di risarcimento danni materiali e biologici ex art. 2051 cod. civ. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale in relazione al sinistro in cui, alla guida della propria autovettura percorreva la strada provinciale quando, a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l’allagamento del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l’asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano, e la sua vettura veniva sollevata fino a ribaltarsi e trascinata oltre la banchina.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, escludendo la responsabilità dell’ente proprietario della strada per mancata manutenzione dei canali di scolo, in quanto motivava la decisione riconducendo il sinistro a due differenti concause:

  • la mancanza di una cauta condotta di guida da parte di Tizio, imposta dal segnale di pericolo e dalla circostanza che era in atto un forte temporale;

  • la abnorme precipitazione determinatasi in brevissimo tempo, ossia una sorta di bomba d’acqua abbattutasi sulla sede stradale all’improvviso tale da causarne l’allagamento.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2051 cod. civ. in ordine alla sussistenza di un evento fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva del custode.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto ribadisce quanto segue:

a) le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane;

b) pertanto – conclude la Corte – la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, il quale dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 cod. civ

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 32643 2023

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