Spese straordinarie nell’interesse del minore: quando è necessario il preventivo accordo
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33939 del 5 dicembre 2023 torna a occuparsi della annosa questione di quali spese straordinarie sia rimborsabili da parte del genitore non collocatario anche in mancanza di suo preventivo accordo.
Lunedi 11 Dicembre 2023 |
Il caso: Caia conveniva in giudizio l’ex coniuge Tizio, per sentirlo condannare al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti il canone di locazione dell’alloggio universitario, le spese per un soggiorno di studio all’estero, le spese mediche e la retta di un corso di equitazione.
Tizio, nel costituirsi, eccepiva che si trattava di spese non concordate preventivamente e comunque non comprese tra quelle straordinarie.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando Tizio al pagamento della somma di Euro 9.513,30, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la locazione dell’alloggio universitario e la retta del corso di equitazione; l’appello proposto da Tizio veniva rigettato dalla Corte Distrettuale.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 30 Cost., degli articoli 147, 316, 316-bis e 337-ter c.c., della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6 e degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c. e deducendo che:
– il canone di locazione dell’alloggio universitario non poteva essere posto a suo carico, avendo egli manifestato il proprio motivato dissenso dalla scelta della figlia di trasferirsi presso la sede universitaria, situata a breve distanza dalla sua abitazione;
– la spesa in questione non era qualificabile ne’ come spesa straordinaria, non essendo imprevista, ne’ come spesa scolastica, non essendo necessariamente collegata con la frequentazione dell’universita’, ne’ come una spesa necessaria, non essendo stata fornita la relativa prova, e doveva quindi essere previamente concordata tra i genitori, spettando altrimenti al giudice la verifica della sua rispondenza all’interesse della minore, attraverso la comparazione dell’entita’ dell’esborso con l’utilita’ arrecata all’avente diritto;
– inoltre, la scelta della figlia di proseguire gli studi universitari aveva costituito oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio di divorzio, conclusosi poco tempo prima con la determinazione di un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.000,00, con la conseguenza che le relative spese non rivestivano carattere d’imprevedibilita’ ed imponderabilita’.
Per la Cassazione le censure sono infondate e in merito alle spese straordinarie gli Ermellini ribadiscono quanto segue:
a) il genitore convivente non e’ tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino le spese straordinarie, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarita’, ancorche’ non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie);
b) il preventivo accordo e’ richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilita’ ed imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita della prole:
c) anche per le spese eccedenti l’ordinario tenore di vita, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare;
d) nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato l’utilita’ della locazione dell’alloggio ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte dell’unica figlia nata dall’unione, la compatibilita’ dell’esborso con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente e la sostanziale mancanza di valide motivazioni a sostegno del rifiuto opposto da quest’ultimo: premesso infatti che la figlia, impegnata con profitto negli studi universitari, era iscritta ad un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria per cinque giorni alla settimana, oltre a due sessioni di laboratorio, ha ritenuto che la disponibilita’ di un alloggio nella stessa citta’ in cui aveva sede l’Universita’ le avrebbe consentito di risparmiare il tempo necessario per il trasferimento quotidiano dal luogo di residenza.