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Ricorso tributario della sas e litisconsorzio necessario di tutti i soci

A cura della Redazione.

In materia tributaria, il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33319/2023.

Il caso: la società Alfa s.a.s. era attinta da avviso di accertamento per omesse ritenute d’acconto Irpef negli anni di imposta 2006 e 2007, sostanzialmente disconoscendo un contratto di associazione in partecipazione con un cuoco ed una cameriera, ritenendolo elusivo di contratto di lavoro subordinato, mancando i requisiti propri dell’autonomia lavorativa, mentre erano accertati gli elementi della subordinazione, emersi poi anche avanti il giudice del lavoro,

Le ragioni della società erano accolte dal giudice di prossimità, con sentenza che veniva però integralmente riformata in appello.

La società ricorre in Cassazione, che, n via pregiudiziale di rito rileva d’ufficio la violazione del contraddittorio per mancata evocazione dei soci della s.a.s. che sono litisconsorti necessari; sul punto la Suprema Corte chiarisce che:

a) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;

b) conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

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