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Conferimento dell’incarico ai fini del compenso: l’onere della prova dell’avvocato

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio.

Martedi 19 Dicembre 2023

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34412/2023.

Il caso: Tizio e Mevia proponevano ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702 bis c.p.c. avverso l’intimazione emessa dal Tribunale di Rieti del pagamento in favore dell’avvocato Caio della somma di € 19.535,10 oltre accessori, a titolo di compensi professionali per l’attività prestata dal legale in favore degli opponenti in un giudizio proposto da Lucilla.

L’opposizione veniva accolta con ordinanza con cui, per quanto ancora qui rileva:

– veniva escluso il riconoscimento di debito da parte degli opponenti nei confronti dell’opposto in relazione agli importi azionati in sede monitoria;

– veniva ritenuto non provato un preteso accordo raggiunto al momento del conferimento dell’incarico su un compenso complessivo compreso tra € 7000 ed € 10.000 perché basato su una testimonianza contraddittoria e, rideterminato il dovuto e revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti in solido furono condannati a pagare al legale la somma di € 4.472,20.

Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione avverso la suddetta ordinanza (non appellabile ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011), deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111, comma 6 Cost.; in particolare i ricorrenti lamentano che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provata l’instaurazione del rapporto professionale tra l’opposto e gli opponenti sulla base del conferimento della procura alle liti sottoscritta da entrambi in spregio all’art. 2697 c.c. secondo cui, essendo contestato che l’incarico fosse stato conferito da entrambi e non dalla sola Mevia, in nome della quale erano state emesse le due fatture, era onere dell’avvocato provare la legittimazione passiva di Tizio, non essendo la procura alle liti prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico.

Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto ribadisce che:

a) la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale;

b) ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato;

c) quindi l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la prova dell’incarico va desunta dal conferimento delle procure deve essere cassata perché la sentenza avrebbe dovuto farsi carico di un più solido apparato motivazionale

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 34412 2023

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