Opposizione allo stato passivo rigettata: no alla condanna al doppio del contributo unificato
Se l’opposizione allo stato passivo è rigettata, l’opponente rimasto soccombente non è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35254/2023, pubblicata il 18 dicembre 2023.
Giovedi 21 Dicembre 2023 |
IL CASO: Una cooperativa chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di una sua debitrice per un credito a titolo di corrispettivo per l’espletamento di servizi di scarico container, facchinaggio ed altre operazioni accessorie.
La domanda veniva rigettata dal Giudice Delegato. Pertanto, la cooperativa proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare.
All’esito del giudizio di opposizione, il Tribunale dava torto alla cooperativa confermando il decreto di esclusione dal passivo emesso dal Giudice Delegato.
La documentazione prodotta dalla cooperativa (fatture ed estratto notarile dei libri contabili) veniva ritenuta dal Tribunale inidonea a provare il credito e la prova orale dedotta veniva dichiarata inammissibile in ragione della mancata indicazione dei testi da escutere.
Con il decreto di rigetto dell’opposizione il Tribunale, ritenendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater dPR 115/2002, condannava la cooperativa al pagamento del doppio del contributo unificato.
Pertanto, la cooperativa sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione deducendo, fra i vari motivi del gravame, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la norma sul “raddoppio del contributo unificato” si applica anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.
LA CASSAZIONE: Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale lo ha accolto cassando il decreto impugnato e decidendo nel merito ha dichiarato non dovuto dalla cooperativa il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Nel decidere la controversia, gli Ermellini hanno osservato che l’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica.
Di conseguenza, hanno concluso, rispetto ad essa, non si pone l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell’introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo.