La ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità della struttura sanitaria.
A cura della Redazione.
In materia di responsabilità sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Martedi 12 Dicembre 2023 |
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27151/2023.
Il caso: Mevia conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli lo studio Polidiagnostico Alfa s.r.l. per sentirlo dichiarare responsabile, e conseguentemente condannare al risarcimento del danno biologico permanente (35/40%) e dei postumi permanenti, oltre ulteriori danni morali e patrimoniali subiti a seguito della imprudente e negligente condotta professionale della fisioterapista incaricata dallo studio.
L’attrice esponeva:
– di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca non cementata e che all’atto delle dimissioni le venivano prescritte sedute di fisiokinesiterapia;
– allo scopo contattava lo studio Polidiagnostico, il quale disponeva che una propria fisioterapista si sarebbe recata presso il suo domicilio per effettuare il ciclo prescritto;
– la fisioterapista, nonostante che i sanitari dell’Ospedale avessero indicato che la posizione ortostatica e la deambulazione dovevano effettuarsi con l’uso di un girello deambulatore, decideva di farla camminare senza girello, facendole utilizzare, in sostituzione del girello, una sedia da cucina, che determinava la effettuazione di movimenti abnormi a carico dell’anca, dai quali erano derivate complicanze e un danno biologico permanente nella misura del 35/40%.
Il tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva dello studio Polidiagnostico nella produzione dell’evento dannoso, condannandolo al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 42.001,75, oltre agli interessi e spese del grado; la Corte d’Appello, adita dalla società convenuta, accoglieva parzialmente l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la responsabilità concorrente di Mevia nella causazione del fatto dannoso nella misura del 50%, rideterminando di conseguenza di risarcimento dei danni in euro 21.000,87
Per la Corte distrettuale Mevia era corresponsabile ex art. 1227 1° comma c.c.per non essersi procurata da sé il girello deambulatore, pervenendo su tale presupposto al riconoscimento del concorso di colpa della ricorrente nella misura del 50%
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce i seguenti principi di diritto:
a) ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione;
b) l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari;
c) nel caso in esame, dall’istruttoria svolta, è emerso incontrovertibilmente, come prescritto dal presidio ospedaliero all’atto delle dimissioni, che era compito di Mevia procurarsi il “girello” deambulatore e il rialzo per il water, e che dette prescrizioni non erano state rispettate dalla stessa. d) inoltre, l’uso improprio di una sedia per deambulare in luogo dell’apposito girello è stato posto in autonomia dalla stessa Mevia e pertanto, sulla base di tali emergenze probatorie la Corte territoriale ha ravvisato un concorso di colpa della danneggiata, che ha ritenuto congruo stimare nella misura del 50%