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Decreto ingiuntivo per restituzione documentazione condominiale

Il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona – con ordinanza del 19 luglio 2023 ha stabilito che è ammesso il decreto ingiuntivo per la restituzione della documentazione condominiale, purché il ricorso individui, in maniera precisa e inequivocabile, gli atti di cui si chiede la consegna in quanto illegittimamente trattenuti. Approfondiamo l’argomento, peraltro già oggetto di precedenti pronunce giurisprudenziali.

Ingiunzione per restituzione documenti condominiali: fatto e decisione

Il condominio, in persona del suo nuovo amministratore, adiva l’autorità giudiziaria con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo la consegna di una molteplicità di cose mobili, tra cui «il conto economico, il registro della contabilità, l’estratto conto, il cassetto fiscale, la situazione patrimoniale di fine esercizio e quella dei rapporti in corso del condominio».

Il Giudice abruzzese, ritenendo insufficientemente giustificata la domanda, ai sensi dell’art. 640 c.p.c. disponeva l’integrazione del ricorso, onerando il condominio di specificare, in modo analitico, le cose mobili di cui chiedeva la restituzione.

Pur nella sua sinteticità, il provvedimento in oggetto è significativo in quanto si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza precedente, la quale ritiene ammissibile il procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. ai fini della restituzione della documentazione condominiale.

Perché la domanda possa essere accolta, però, occorre specificare di quali beni si chiede la consegna, non essendo sufficiente un generico richiamo alla “documentazione condominiale” né agli atti che, ai sensi degli artt. 1129 e 1130 c.c., l’amministratore deve serbare.

In questo senso il provvedimento in commento, il quale ritiene non accoglibile la richiesta avente ad oggetto la «consegna della situazione patrimoniale di fine esercizio e quella dei rapporti in corso del condominio».

Il credito del condominio non risultava quindi certo, liquido ed esigibile, laddove il ricorrente nemmeno indicava il periodo di riferimento della documentazione contabile che intendeva visionare, né precisava con esattezza da dove derivasse il diritto alla visione del cosiddetto “cassetto fiscale”.

Insomma: è possibile ottenere un decreto ingiuntivo per la restituzione della documentazione condominiale, purché il ricorso abbia cura di specificare, in maniera precisa e inequivocabile, di quale documentazione si tratti.

Ingiunzione per restituzione documenti condominiali: considerazioni conclusive

L’ordinanza del Tribunale di Chieti si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di merito.

Secondo il Tribunale di Marsala (20 gennaio 2022), è privo di effetti, e va quindi revocato, il decreto ingiuntivo impossibile da portare in esecuzione per via dell’accertata inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna.

La specificazione degli atti da restituire è fondamentale in quanto, se la richiesta fosse generica, il decreto monitorio, anche se definitivo, non sarebbe concretamente attuabile per impossibilità di identificarne l’oggetto.

Sempre in ambito condominiale, vale la pena di richiamare la sentenza n. 83 del 12 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto, a tenore della quale è valido il ricorso per decreto ingiuntivo volto a ottenere, dall’ex amministratore, la documentazione che ha illegittimamente trattenuto e che non ha restituito al momento del passaggio di consegne.

Quest’ultima pronuncia, peraltro, ha il pregio di ricordare che l’amministratore uscente non può rifiutarsi di consegnare la documentazione nemmeno se è ancora in attesa di riscuotere alcuni crediti
derivanti dall’esecuzione del mandato, cioè i compensi per la sua attività professionale.

Insomma: l’amministratore non può opporsi adducendo come pretesto l’eventuale credito vantato nei confronti della compagine.

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