Omesso mantenimento dei figli: quando la disoccupazione esclude il reato ex art. 570 cp
A cura della Redazione.
Con la sentenza n. 1143 del 10 gennaio 2024 la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione si occupa nuovamente della responsabilità penale ex art. 570 cp del genitore per mancata corresponsione del mantenimento dei figli, escludendo la rilevanza della formale disoccupazione addotta dall’imputato.
Venerdi 19 Gennaio 2024 |
Il caso: La Corte d’appello di Lecce – in parziale di riforma della sentenza del locale Tribunale – dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di cui all’art. 610 cod. pen. – capo 1) e confermava la sentenza di affermazione di reità di Tizio con riferimento al delitto di cui all’art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minori, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla corresponsione, a favore di quest’ultima, di una provvisionale di Euro 8.700.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando violazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 cod. pen., in quanto:
– l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che l’imputato aveva in realtà pagato integralmente le spese straordinarie relative al mantenimento della prole – e non la metà, come previsto dal Tribunale civile – e che, per il resto, egli si sarebbe trovato in una condizione di incapacità economica assoluta, conseguente alla decisione della parte civile di interrompere l’attività aziendale di famiglia, alla quale avrebbe comunque tentato di far fronte, contribuendo correttamente all’adempimento degli obblighi di natura familiare.
Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rilevano che:
a) quanto alla pretesa condizione di impossibilità economica dell’obbligato, la Corte di merito, con enunciati ineccepibili, ha richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato”;
b) nel caso in esame, Tizio, tutt’altro che indigente, ha anzi dato dimostrazione di parziale adempimento di alcune spese e di aver assolto ai propri doveri dall’anno 2018, sintomo di concrete potenzialità finanziarie;
c) il ricorrente si è limitato, sul punto, ad allegare una condizione economica “non buona”, del tutto inappagante ai fini del riconoscimento della non punibilità dell’omissione, a lui ascrivibile quand’anche collegabile alla interruzione dell’attività commerciale, effetto delle fratture intrafamiliari già descritte.