English EN French FR Italian IT Spanish ES

Pec istituzionale non risultante da pubblici elenchi e validità della notifica

Con l’ordinanza n. 564/2024, pubblicata l’8 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione, ancora oggi attuale, relativa alle validità o meno della notifica di una cartella di pagamento eseguita a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale non risultante da pubblici elenchi.

Martedi 23 Gennaio 2024

IL CASO: Una contribuente alla quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato, aveva notificato una cartella di pagamento per IRPEF, addizionali e IVA proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale chiedendo che venisse dichiarata la nullità per vizi di notifica e per vizi propri dell’atto impugnato.

In entrambi i gradi di giudizio di merito, le doglianze della contribuente venivano rigettate.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale riteneva corretta la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo di posta elettronica certificata anche con l’utilizzo dell’estensione PDF.

Pertanto, la contribuente, rimasta soccombente, si rivolgeva alla Corte di Cassazione deducendo, con uno dei due motivi del gravame, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto avendo la sentenza impugnata ritenuto valida la notificazione eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.

LA DECISIONE: La Suprema Corte, dopo aver evidenziato l’inammissibilità del motivo per non essere la questione espressamente esaminata dai giudici tributari di appello, lo hanno ritenuto anche infondato, richiamando il principio giurisprudenziale secondo il quale non è nulla la notifica a mezzo pec eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 564 2024

Condividi