Diritto all’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e principio di autoresponsabilità
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2259 del 23 gennaio 2024 si occupa nuovamente degli obblighi dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne e dei presupposti per la revoca dell’assegno.
Mercoledi 31 Gennaio 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Messina, decidendo sul ricorso avanzato da Tizio, in accoglimento dello stesso, revocava l’obbligo, posto a suo carico, di versare a Gaia. l’assegno divorzile ed il contributo per il mantenimento della figlia Mevia., nonché revocava l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, che condannava alla rifusione delle spese processuali in favore di controparte.
Gaia proponeva reclamo avverso la sentenza di primo grado: la Corte distrettuale, nel rigettare il reclamo, rilevava, nello specifico, che non era più dovuto il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, ormai trentatreenne e laureata in giurisprudenza, in applicazione del principio di autoresponsabilità, come da più recente e innovativo orientamento di legittimità
Gaia ricorre in Cassazione, deducendo che:
1) la Corte d’Appello aveva ritenuto erroneamente che i “fatti nuovi” proposti nel ricorso di controparte fossero la laurea e l’età della figlia Mevia, mentre già nel giudizio divorzile si era dato atto che era imminente la laurea della stessa;
2) inoltre quest’ultima stava frequentando il corso di preparazione all’esame di avvocato, sicché ella non aveva ancora completato il proprio progetto di vita e di studio.
La Suprema Corte, nel respingere l’impugnazione, rileva che
a) competa al giudice del merito:
-
verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
-
modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità;
-
stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento.
b) in quest’ottica, l’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età;
c) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
d) pertanto, se il figlio neomaggiorenne prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’auto- responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.