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Tribunale Verona: niente mediazione perchè troppo costosa

Si segnala l‘ordinanza del 24 novembre 2023 con cui il Tribunale di Verona ha ritenuto di disapplicare la normativa in materia di mediazione obbligatoria, nell’ambito di una causa promossa da un cliente per negligenza e imperizia nei confronti del legale che l’aveva assistita, causa i costi eccessivamente ingenti della mediazione, come modificata dalla Riforma.

Martedi 13 Febbraio 2024

Il caso: Caia avanzava domanda di risarcimento danni nei confronti di Tizio per inadempimento, per negligenza e imperizia del convenuto, di professione avvocato, al contratto di prestazione d’opera professionale (assistenza giudiziale) che egli aveva concluso con la ricorrente.

Nell’atto introduttivo la ricorrente escludeva di dover osservare qualsiasi condizione di procedibilità sebbene avesse aggiunto di aver comunque inviato al resistente un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che però non aveva avuto riscontro.

Il tribunale adito, nell’esaminare l’istituto della mediazione anche alla luce della recente Riforma, osserva quanto segue:

a) la controversia in oggetto deve invece ritenersi soggetta a mediazione, alla luce del disposto dell’art 5, comma 2, del d. Igs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7, lette) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di contratto d’opera, e quindi anche quelle, come la presente, in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale;

b) fatta la suddetta premessa, per i giudici scaligeri la norma in tema di mediazione sopra citata è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria;

c) la Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito quali sono i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artI. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme di ADR obbligatoria: tra questi assume rilievo che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (“very low costs” e “frais peau importants” secondo le espressioni inglese e francese utilizzate dalla Corte di Giustizia), per le parti;

d) la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento, non rispetta la suddetta condizione poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. Igs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di awocato attualmente vigenti;

e) il d.m. 150/2023 ha introdotto, agli artI. da 28 a 32, significative novità in tema di criteri di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di mediazione: infatti ha previsto che si debbano versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive, le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00;

f) anche tenendo conto della riduzione prevista in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giuidce, il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 (euro 80 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più basso, ad un massimo di euro 1.596,00 (euro 226,00 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più elevato; nel caso di specie, in considerazione del valore della controversia, sarebbe di euro 1.234,00;

g) peraltro non può influire su tale valutazione la possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione, occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabli come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura: infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro 250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste; si tratta quindi di una posta incerta sia nell’an che nel quantum mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.

DECISIONE: Alla luce delle su esposte considerazioni la norma che viene qui in rilievo (art. 5, comma 1, d. Igs. 28/2010), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Allegato:

Tribunale Verona 24 novembre 2023

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