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Lesioni e percosse: elemento soggettivo e criteri distintivi dei due reati

A cura della Redazione.

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6007 del 12 febbraio 2024 torna ad occuparsi della distinzione tra i reati di lesioni e percosse, indicando i criteri distintivi e i caratteri di tipicità essenziali di ciascuno.

Mercoledi 14 Febbraio 2024

Il caso: la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena inflitta nei confronti di Tizio in mesi 4 di reclusione, in relazione al reato di lesioni semplici con prognosi di un giorno (esclusa l’aggravante contestata e la recidiva) commesso ai danni di Mevia, nei confronti della quale il primo nutriva rivendicazioni che lo avevano portato ad aggredirla con calci.

Avverso la sentenza d’appello predetta Tizio propone ricorso, tramite il difensore di fiducia, dolendosi quale terzo motivo, della mancata riqualificazione del reato nella meno grave ipotesi di percosse prevista dall’art. 581 cod. pen., non essendosi riscontrate dal punto di vista medico, nel referto di pronto soccorso, ecchimosi o ematomi ma soltanto una contusione con un lieve rossore, tale da non poter essere considerata una “malattia” idonea a configurare la fattispecie di lesioni.

Per la Corte la doglianza è infondata: sul punto ribadisce quanto segue:

a) i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche;

b) il reato di percosse è caratterizzato da una condizione negativa, vale a dire che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non si siano prodotte alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta entità;

c) pertanto, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporta un trauma contusivo, che determini una alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie;

d) la contusione, dunque, o il trauma contusivo, rientra nel novero di quelle alterazioni della normale fisiologia corporea, che impongono un percorso di cura: pertanto, la contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 cod. pen.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 6007 2024

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