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Successione e polizze assicurative

Avv. Francesco Isola.

Come sappiamo, è possibile stipulare una polizza assicurativa “vita”: mediante la quale la Compagnia assicuratrice, a fronte del versamento di un premio da parte del contraente (in unica o molteplici soluzioni), verserà a chi risulterà designato come beneficiario un premio, un capitale ovvero una rendita.

Mercoledi 14 Febbraio 2024

Si comprende come tale operazione abbia come unico scopo, quello di effettuare – nei confronti del beneficiario – un atto di liberalità.

Dopo la morte del contraente tale polizza, come tutti gli atti di liberalità, potrebbe essere oggetto di azioni giudiziarie da parte degli eredi del de cuius, e precisamente:

– nel caso in cui il beneficiario sia un coerede (e la “donazione” non sia dispensata da collazione, o esclusa dall’art. 742 cod.civ.), di una domanda di collazione ereditaria, volta a conseguire la divisione della liberalità tra tutti gli eredi;

– nel caso in cui il beneficiario sia una persona non chiamata all’eredità (ricorrendo le condizioni di cui all’art. 564 cod.civ.), di una domanda di riduzione, volta a conseguire la reintegrazione della quota di riserva (la c.d. “legittima).

Accade talvolta che gli eredi non abbiano alcuna notizia dell’esistenza di polizze “vita” stipulate dal loro dante causa, oppure che – pur avendone notizia – ignorino l’identità del beneficiario, e richiedano alle compagnie esercenti il ramo “vita” se esistano tali polizze, e chi ne sia il beneficiario.

Si legge sul sito dell’ANIA (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) che “il Servizio “Ricerca polizze Vita” fornisce – attraverso le imprese di assicurazione – informazioni sull’esistenza o meno, presso il mercato italiano, di polizze Vita relative a persone decedute che si ipotizza abbiano sottoscritto una polizza i cui beneficiari possano essere i richiedenti, ad esempio in qualità di loro eredi, parenti o coniugi”; viene tuttavia precisato che “Per ragioni di tutela della privacy, la risposta sarà negativa o non sarà fornita quando la ricerca non riscontri l’esistenza di un beneficio a favore del richiedente (vi siano o no polizze in cui il soggetto deceduto sia stato l’assicurato)” .

E’ quindi accaduto che le Compagnie si siano limitate a comunicare l’esistenza di polizze vita, oscurando – per motivi di privacy – il nominativo del beneficiario: con ciò impedendo agli eredi del contraente di esercitare i propri diritti successori.

A conclusione della incertezza della giurisprudenza, il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera 23-10-2023, ha emanato un importante “provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (articoli 15 del regolamento (UE) 2016/679 e 2 -terdecies del codice in materia di protezione dei dai personali)”.

Tale provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01-12-2023), dopo aver riassunto la normativa vigente e le decisioni giurisprudenziali di merito e di legittimità, ha posto l’accento sulla prevalenza della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti (tra cui l’esercizio del diritto di difesa in giudizio) sull’interesse alla riservatezza dei dati personali, e quindi “invitato” i titolari del trattamento dei dati:

– ad eseguire, a fronte delle richieste in oggetto, un «controllo in negativo» volto a verificare che non si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa:

1) accertando che il richiedente sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;

2) verificando che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

Con la recentissima ordinanza della Cassazione civile sez. I – 08/02/2024, n. 3565, infine, la Corte di legittimità ha confermato la propria precedente pronuncia n.39531/2021 e sottolineato il contenuto del provvedimento del Garante.

 Appare quindi ormai chiarito come le Compagnie assicurative non possano – adducendo quale motivo la riservatezza dei dati personali dei beneficiari – negare agli eredi la comunicazione delle polizze stipulate dal de cuius e dei nominativi dei beneficiari.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3565 2024

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