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Processo civile: udienza cartolare, calcolo dei termini e dies a quo

Affronterò, con questo articolo, il problema della decorrenza dei termini, assegnati dal Giudice nell’ambito dell’udienza c.d. “cartolare”.

Lunedi 12 Febbraio 2024

Brevemente possiamo dire che nel periodo emergenziale, durante la pandemia dovuta al virus SARS-COV2, le udienze venivano trattate mediante l’invio, nel Fascicolo telematico, di note scritte in sostituzione dell’udienza in presenza, con le modalità che conosciamo.

La suddetta modalità di svolgimento dell’udienza, prima pensata per far fronte alla emergenza COVID, oggi, a seguito della Riforma Cartabia, è divenuto il metodo ordinario con l’introduzione, nel Codice di procedura civile, dell’art. 127 – ter.

Questo nuovo articolo, al comma 3° (che disciplina il potere di direzione dell’udienza da parte del Giudice) riconosce al Giudice la facoltà di disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Ultimamente, durante lo studio di una vicenda giudiziale, mi sono posto un dubbio che potrebbe sembrare banale ma che ha meritato un approfondimento in quanto, nella professione di Avvocato, soprattutto oggi, anche quelle questioni che possono sembrare banali e che tali, spesso, non sono, devono comunque essere approfondite e i dubbi dissolti per evitare di incorrere in preclusioni fatali.

La fattispecie dalla quale origina il mio dubbio è la seguente: udienza cartolare in data xx/xx/xxxx, le parti chiedono al Giudice, l’assegnazione dei termini ex art. 190 cpc vecchio rito (comparsa conclusionale e memoria di replica), il Giudice, con provvedimento comunicato dalla Cancelleria in data yy/yy/yyyy, assegna i menzionati termini.

Il dubbio, quindi, è: i termini cominciano a decorrere dalla data di udienza cartolare o dalla data della comunicazione della Cancelleria?

Potremmo ritenere che i provvedimenti emessi dal Giudice, all’esito di una udienza cartolare, siano comunque da considerare emessi in udienza e quindi conoscibili da tutte le parti costituite e che avevano l’onere di costituirsi in giudizio.

In effetti il Tribunale dell’Aquila si è pronunciato, in una vicenda giudiziaria, seguendo l’orientamento secondo il quale il dies a quo per il calcolo del termine, nella fattispecie, di impugnazione era da considerare la data dell’udienza cartolare.

Ebbene, secondo la presunzione di conoscenza legale dei provvedimenti resi dal Giudice in udienza, operata dall’art. 176 cpc, dovremmo pensare che sia giusta la decisione adottata dal Tribunale dell’Aquila e tornando al quesito originario, che i termini, assegnati dal Giudice, comincino a decorrere dalla data di udienza anche se cartolare perché è quella l’udienza in cui le parti hanno chiesto l’assegnazione dei termini ex art. 190 cpc ed è sempre quella l’udienza in cui il Giudice ha assegnato i termini.

Si comprenderà benissimo che una errata valutazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine assegnato o concesso, può compromettere l’intero giudizio qualora si tratti di termine per adempimenti importanti, quali ad esempio la citazione di un testimone oppure la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, articolata con la memoria di cui al vecchio art. 183 cpc, oggi art. 171-ter cpc.

Il problema è stato affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13735 del 18 maggio 2023.

Con tale Ordinanza la Suprema Corte ha chiarito che un provvedimento assunto in un’udienza celebrata con le forme della trattazione scritta, deve intendersi come provvedimento adottato fuori udienza, la cui conoscenza avviene solo all’esito della comunicazione di cancelleria; quindi, in tali casi, il termine assegnato o concesso decorre solo dalla avvenuta comunicazione del provvedimento, da tale momento può ritenersi che le parti abbiano effettiva conoscenza legale degli esiti dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281-sexies.

Discende, quindi, che queste udienze esulano dall’ambito applicativo dell’art. 176 cod. proc. civ. e della “presunzione” di conoscenza da questo operata.

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