Ascoltare di nascosto le telefonate tra il figlio e l’altro genitore non sempre è reato.
La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7470 del 20 febbraio 2024 individua i presupposti in presenza dei quali è legittimo per un genitore ascoltare le telefonate tra i figli e l’altro genitore ai fini probatori nell’ambito di un procedimento per l’affidamento.
Giovedi 22 Febbraio 2024 |
Il caso: la Corte d’appello di Ancona, rigettando gli appelli proposti dall’imputata e dalla parte civile, confermava la decisione di primo grado, che aveva condannato Tizia alla pena di giustizia, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, e 617, primo comma, cod. pen., per avere fraudolentemente preso cognizione, attraverso la registrazione audio e la memorizzazione dei relativi file, operata con il proprio telefono cellulare, di plurime conversazioni tra la figlia e il padre di quest’ultima, coniuge separato dell’imputata.
L’imputata, tramite il prorpio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando, come terzo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 51 e 54 cod. pen., sottolineando come, per effetto del comportamento unilateralmente aggressivo e prevaricatore del coniuge separato, l’imputata avesse non solo il diritto, ma anche il dovere di impedire che il Tribunale civile accogliesse la richiesta del padre di collocamento della minore presso il padre.
Per la Corte la doglianza è fondata, con riguardo al tema dei limiti entro i quali è possibile acquisire prove che possano in termini ragionevoli, alla luce del contesto, essere destinate ad essere utilizzate per la tutela dei minori: in particolare nella sentenza in commento si osserva quanto segue:
a) nel delitto previsto dall’art. 617 cod. pen., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l’altro genitore, non è scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l’intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito;
b) nel caso in esame, la Corte territoriale dovrà necessariamente affrontare con una valutazione ex ante, la questione evidenziata, ponendosi nella situazione esistente nel momento in cui veniva operata l’acquisizione e non esclusivamente alla luce del concreto contenuto delle conversazioni poi intervenute: è in quel momento, infatti, che occorre considerare la situazione soggettiva dell’agente, al fine di comprendere la sussistenza o non della necessità della condotta.
Decisione: la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, con applicazione dell’art. 622 cod. proc. pen., con riferimento alla necessaria delibazione della questione di cui al terzo motivo agli effetti civili: sarà il giudice civile a provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti in relazione al rapporto civilistico.