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La responsabilità del proprietario dell’animale ex art. 2052 c.c e il caso fortuito

Avv. Filippo Portoghese.

‍Al cavallo nel recinto …non si guarda in bocca

Giovedi 7 Marzo 2024

Lo ammetto, il titolo è fuorviante. Ciò doverosamente premesso, continua la rassegna di casi relativi alla regola che tutti devono conoscere quando decidono di condividere un tratto della propria vita con un animale.

Quale esso sia. Mi riferisco all’art. 2052 del codice civile. In questo caso l’animale è un cavallo. Animale meraviglioso, che lo immagino -quando è accaduto quello che adesso racconto –  brucare l’erba all’interno di un terreno recintato di proprietà di un certo Nevio.

Il caso ha voluto però che un certo pomeriggio Sempronio, in compagnia della moglie e dei due nipotini, passando davanti a quel terreno recintato vi si avvicinasse per mostrare quel meraviglioso cavallo ai due bambini.  Avvicinata la mano alla cancellata il cavallo, con movimento repentino, la mordeva amputandone il pollice. Sempronio subirà un delicato intervento chirurgico.

Nevio, proprietario del cavallo, citato in giudizio da Sempronio (che chiedeva più di 80,000 ero di danni per il morso subito) ha sostenuto la sussistenza di una colpa imputabile allo stesso Sempronio, colpa idonea ad interrompere il nesso causale e ad escludere ogni responsabilità di Nevio ai sensi dell’art. 2052 c.c.. In buona sostanza Sempronio sarebbe stato gravemente imprudente ad avvicinare la mano alla bocca del cavallo. Argomentazione che ha la sua logica e appare ragionevole, oltre  che astrattamente condivisibile.

Lo è stata  anche per il Tribunale? No. Il Tribunale (Tribunale di Lodi, sentenza n. 558/2021) ha ritenuto responsabile Nevio, proprietario del cavallo, condannandolo al risarcimento in favore di Sempronio, pur se manlevato dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa da Nevio. Vediamo perchè. E’stato provato che Sempronio si fosse avvicinato alla cancellata (al fine di porgere del cibo al cavallo) e questi lo avesse morso alla mano sinistra, provocando l’amputazione del pollice. Allo stesso modo, sono stati provati in corso di causa i danni dallo stesso subiti.

Nevio, da parte sua, non ha fornito alcuna prova del verificarsi di un caso fortuito o di colpa del danneggiato (che possa ritenersi idoneo ed escludere la propria responsabilità). Scrive infatti il Tribunale che non può dirsi certo imprevedibile la condotta tenuta da Sempronio che, trovandosi a passare lungo una pubblica via, noti un cavallo e gli si avvicini per ammirarlo, anche per offrirgli del cibo o per accarezzarlo. Comportamento che, per quanto emerso in fase  istruttoria- è risultato essere usuale anche in altri soggetti i quali in altre occasioni si erano avvicinati all’animale per foraggiarlo, senza che questi reagisse in alcun modo.

Ma, spiega il Tribunale, il fatto che l’animale in questione fosse normalmente mansueto non è per ciò solo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2052 c.c., essendo l’imprevedibilità del comportamento tratto distintivo degli esseri privi di raziocinio. Non solo. Non appare peraltro dirimente nel caso di specie, al fine di ritenere interrotto il nesso causale per comportamento imprudente del danneggiato, la circostanza che Sempronio avesse introdotto o meno la mano all’interno della cancellata, trattandosi di comportamento umano del tutto normale e prevedibile, per nulla eccezionale e in quanto tale, non idoneo ad interrompere il nesso causale.

E dunque, scrive sempre il Tribunale di Lodi, qualora il proprietario dell’animale avesse voluto scongiurare il verificarsi di eventi di questo tipo avrebbe potuto, secondo l’ordinaria diligenza, provvedere ad affiggere idonei segnali di pericolo e/o ad installare una cancellata idonea ad impedire il contatto tra i passanti e l’animale.

Alla luce di quanto precede, sussiste pertanto la responsabilità di Nevio, proprietario del cavallo, ai sensi dell’art. 2052 c.c.. Articolo che, ricordo, in altre parole dice che il proprietario o chi ha l’suo dell’animale ha sempre torto. O quasi.

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