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Quando deve considerarsi assente un condomino ai fini dell’impugnativa della delibera

Il condomino che, non intendendo partecipare alla votazione, si sia volontariamente allontanato dai locali in cui si sta svolgendo l’assemblea, deve essere considerato legittimamente come assente ai fini della decorrenza dei termini per impugnare la delibera assembleare.

Lunedi 11 Marzo 2024

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4191/2024.

Il caso: Mevia  impugnava la delibera adottata in data 15 ottobre 2013 dall’assemblea del Condominio Alfa, che conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, per sentir dichiarare la nullità o l’annullabilità di detta delibera limitatamente all’approvazione dei punti nn. 2 e 4 fissati all’ordine del giorno, riguardanti, rispettivamente, la nuova regolamentazione d’uso degli spazi condominiali con particolare riferimento a quelli riferiti alle aree per parcheggio e alla nomina dell’amministratore condominiale.

Il tribunale dichiarava la inammissibilità della domanda relativa all’impugnazione della deliberazione assembleare – da qualificarsi annullabile e non nulla – siccome tardiva, rilevando il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1137, comma 2, c.c.; tale decisione venive confermata dalla Corte d’Appello che rilevava che:

– al fine della valutazione della decorrenza del “dies a quo” del relativo termine perentorio di trenta giorni per proporre l’impugnativa, esso doveva partire dallo stesso giorno in cui la delibera in oggetto era stata approvata (ossia il 15 ottobre 2013), posto che Tizio (quale delegato dalla figlia Mevia a partecipare alla riunione), presente al momento dell’inizio della celebrazione dell’assemblea, l’aveva, poi, solo formalmente abbandonata non partecipando al voto “ma assistendo ad essa sulla soglia della porta così prendendo coscienza di quanto accaduto e quindi deciso dall’organo collettivo;

– pertanto, l’impugnativa formulata successivamente da Mevia con l’atto di citazione notificato in data 29 novembre 2013 si doveva ritenere tardiva e, quindi, inammissibile.

Mevia ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere l’impugnazione, chiarisce quanto segue:

a) è pacifico – in punto di fatto – che il delegato, Tizio, dell’odierna ricorrente, pur avendo partecipato all’assemblea condominiale in data 15 ottobre 2013, prima dell’adozione della delibera assembleare sugli specifici punti fissati all’ordine del giorno indicati con i nn. 2 e 4, oggetto dell’impugnativa, si è allontanato dal locale in cui si stava svolgendo l’assemblea, manifestando tale sua volontà e non partecipando alla conseguente votazione;

b) detto delegato va considerato propriamente “assente” all’atto dell’adozione della delibera concernente i due richiamati punti previsti all’ordine del giorno, ragion per cui il termine per impugnarla non si può considerare decorrente dallo stesso giorno di assunzione della delibera, come invece erroneamente rilevato dalla Corte di appello;

c) in definitiva, qualora un condomino ad un certo punto – nel corso della celebrazione di un’assemblea condominiale – si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l’allontanamento non incide sui “quorum costitutivi” (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all’ordine del giorno (nonché sui diritti dei distinti condomini) rispetto ai quali il singolo o più condomini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità dall’esterno, da parte dei condomini preventivamente allontanatisi del locale di svolgimento dell’assemblea delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito;

Pertanto il giudice del rinvio dovrà uniformarsi al principio per cui il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come “dies a quo” – per il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell’assemblea, con relativa presa d’atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione – con quello del giorno di adozione della delibera stessa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 4191 2024

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