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Notifica dell’avviso di accertamento e mancato deposito del Cad: conseguenze

E’ nulla la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale se, in caso di temporanea assenza del destinatario, il notificante non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad).

Martedi 12 Marzo 2024

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6352, pubblicata l’8 marzo 2024.

IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dal ricorso promosso da una contribuente avverso un avviso di intimazione di pagamento notificatole dall’agenzia della riscossione conseguente ad un avviso di accertamento esecutivo relativo a tributi Irpef e Irap.

Con il ricorso, la contribuente deduceva l’invalidità dell’intimazione per non aver ricevuto il necessario podromico avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale adita dava torto alla contribuente, rigettando il ricorso. Dello stesso avviso la Commissione Tributaria Regionale che, pronunciandosi sul gravame proposto dalla contribuente, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado.

Pertanto, l’indomita contribuente investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, fra i vari motivi del ricorso, la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento che era stata eseguita a mezzo del servizio postale per assenza del destinatario al momento del tentativo di consegna del plico, senza la prova della notificazione di avvenuto deposito (CAD), per avere ritenuto non indispensabile, ai fini di fornire la prova della corretta notificazione postale dell’avviso di accertamento, la produzione della cartolina attestante il suo avvenuto deposito e/o la prova della sua ricezione.

LA DECISIONE: Il ricorso della contribuente è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo, decidendo nel merito ha annullato l’avviso di intimazione originariamente impugnato in quanto la sua notifica non era stata preceduta dalla rituale notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Gli Ermellini, nel decidere la vertenza, hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10012 del 15 aprile 2021 secondo il quale: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 6352 2024

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