Forza maggiore e caso fortuito: quando possono giustificare la rimessione in termini
A cura della Redazione.
Con la sentenza n. 47550/2023 la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito alla tardività di una istanza di rimessione in termini, coglie l’occasione per chiarire la distinzione tra le nozioni di forza maggiore e caso fortuito.
Lunedi 18 Marzo 2024 |
Il caso: La Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Tizio alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto, commesso in danno della convivente, di lesioni gravi, in quanto giudicate guaribili in cinquanta giorni.
La difesa di Tizio proponeva nell’interesse dell’imputato ricorso per Cassazione: preliminarmente la difesa formulava istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, evidenziando che:
a) il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 10 luglio 2023;
b) dal giorno 9 al giorno 11 luglio 2023 il difensore “aveva patito un grave stato di insolazione con febbre alta”, che non le aveva consentito di svolgere l’attivita’ professionale, versando in stato di incoscienza.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile per tardività l’impugnazione, osserva quanto segue:
a) costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non puo’ opporsi una diversa determinazione volitiva e che, percio’, e’ irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. b) cio’ che caratterizza, dunque, il caso fortuito e’ la sua “imprevedibilita’“, mentre nota distintiva della forza maggiore e’ l’elemento della “irresistibilita’;
c) connotazione comune ad entrambi e’ la “inevitabilita’” del fatto (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419 – 01) e tanto introduce il tema della ordinaria diligenza nell’affrontare l’esigenza di rispettare i tempi previsti dal legislatore per l’ordinato svolgimento delle attivita’ processuali;
d) in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente, che adduce un’ipotesi di forza maggiore, l’onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili;
e) esemplificando, si e’ ritenuto che integra un’ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., lo stato di malattia che sia di tale gravita’ da incidere sulla capacita’ di intendere e volere dell’interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attivita’;
f) al contrario, non integra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ex articolo 175 c.p., comma 1, l’impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacche’ e’ imputabile alla parte l’incapacita’ di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell’ultimo momento.