Quando l’acquirente-destinatario può chiedere al vettore il risarcimento per merce danneggiata
Avv. Maria Teresa Giordano.
Il caso.Tizio vende a Caio della merce, del cui trasporto il venditore incarica Sempronio. Arrivata a destinazione, l’acquirente controlla la merce e, pur riscontrandone il danneggiamento, ne chiede comunque la riconsegna; del fatto viene data contezza con apposita nota sulla bolla di consegna. Una volta incaricato un perito per la stima dei danni, l’acquirente, ai sensi dell’art.1693 c.c., chiede il risarcimento direttamente al vettore il quale, pur riconoscendo che la merce è danneggiata, rifiuta di eseguire il pagamento in favore dell’acquirente atteso che anche il venditore, ritenendo di essere proprietario della merce, gli aveva chiesto di essere risarcito.
In diritto. La questione involge una terna di rapporti giuridici: venditore-acquirente a causa della vendita della merce, venditore-vettore atteso che la merce viene affidata al vettore per il trasporto, acquirente-vettore in quanto la merce viene consegnata dal vettore all’acquirente.
Nella vendita con spedizione, disciplinata dall’art.1510 II°comma c.c., il contratto di trasporto, concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dall’art.1683 c.c. e segg., con la conseguenza che il venditore, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore giusta l’art.1689 comma I° c.c. (Cass.18.6.2001 n.8212).
Nel caso di specie si appalesa quindi legittima la richiesta del risarcimento del danno da parte dell’acquirente al vettore avendo il primo chiesto la riconsegna delle merci al secondo. E difatti, una volta accettata la consegna della merce, le conseguenze negative del trasporto ricadono nella sfera giuridica e patrimoniale dell’acquirente-destinatario in virtù dell’art.1689 c.c., a mente del quale “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne chiede la riconsegna al vettore”.
Tuttavia, deve aggiungersi che l’ulteriore elemento – perché si configuri il diritto dell’acquirente ad essere risarcito- è l’incidenza del danno nella sua sfera giuridica. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di contratto di vendita con trasporto l’acquirente-destinatario è legittimato a chiedere al vettore il risarcimento del danno per danneggiamento della merce se: 1)ha chiesto la riconsegna delle cose e se 2) l’inadempimento (alias danneggiamento) abbia inciso nella sua sfera giuridico-patrimoniale (Cass.civ.sez.III 15.07.2008 n.19451; Cass.civ.sez.III 17.01.2012 n.533; Cass.civ.sez.III 29.05.2018 n.13377).
Nella ipotesi in cui il risarcimento venisse chiesto al vettore oltrechè dall’acquirente anche dal venditore, il vettore potrebbe agevolmente liberarsi dalla propria obbligazione verificando chi sia dei richiedenti il soggetto che ha subito le conseguenze negative del danneggiamento: ciò in considerazione del fatto che la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente e il criterio discretivo deve individuarsi nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.
Diversa è, naturalmente, l’ipotesi in cui il venditore-mittente, d’accordo con l’acquirente-destinatario, decida di accollarsi le spese di ripristino della merce danneggiata già consegnata. In tale ultima evenienza è evidente che gli effetti negativi dell’inadempimento del vettore non ricadono nella sfera giuridica del destinatario – che ottiene dal venditore il ripristino della merce danneggiata– ma esclusivamente in quella del venditore stesso che acquisisce, così, il pieno diritto di essere risarcito dal vettore.
Conclusioni. In sintesi, il discrimine che legittima l’acquirente-destinatario a richiedere il risarcimento del danno al vettore è segnato dall’accettazione della merce danneggiata e dai negativi effetti subiti nella propria sfera patrimoniale a causa del danneggiamento. Conclusivamente e più chiaramente, l’acquirente-destinatario è legittimato a chiedere al vettore il risarcimento del danno per danneggiamento della merce se: 1)ha chiesto la riconsegna delle cose e se 2)l’inadempimento (alias danneggiamento) abbia inciso nella sua sfera giuridico-patrimoniale (Cass.civ.sez.III 15.07.2008 n.19451; Cass.civ.sez.III 17.01.2012 n.533; Cass.civ.sez.III 29.05.2018 n.13377).