Quando si perfeziona la notifica dell’atto impositivo effettuata tramite posta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9125 del 5 aprile 2024 torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali si ritiene perfezionata la notifica di un atto impositivo mediante l’impiego del servizio postale.
Martedi 9 Aprile 2024 |
Il caso. La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Mevia avverso l’avviso di addebito con cui le si contestava il mancato versamento di contributi nella Gestione Commercianti dal 2010 al 2013.
Per la Corte distrettuale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica dell’avviso di addebito, effettuata mediante semplice raccomandata postale, era stata rituale; in particolare, riteneva che “le regole che si applicano a tale forma di notifica sono quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, e, quindi, non occorre alcuna seconda raccomandata”.
Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non necessaria la produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica di un avviso di addebito INPS effettuato dall’Ente avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in una fattispecie di cd. irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio di quest’ultimo.
Per la Cassazione la doglianza è fondata: sul punto la Corte rammenta quanto segue:
a) le Sezioni unite (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. “irreperibilità relativa”);
b) hanno affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.