Chi deve provare il contenuto della cartella di pagamento notificata con raccomandata, se contestato.
Capita spesso che l’amministrazione finanziaria per notificare le cartelle di pagamento si avvale del servizio postale e il contribuente destinatario della raccomanda ne contesti il contenuto, sostenendo che il plico ricevuto era vuoto o conteneva un atto diverso da quello che l’amministrazione assume di aver spedito.
Giovedi 18 Aprile 2024 |
Con l’ordinanza 9279/2024, pubblicata l’8 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul soggetto tenuto a fornire la prova circa il contenuto della raccomandata.
IL CASO: Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento che le era stata notificata dall’agente della riscossione sulla scorta di una cartella di pagamento esattoriale emessa per il mancato pagamento di addizionali comunali e regionali nonché per sanzioni IRPEF e per interessi e sanzioni IRAP.
Con l’impugnazione, il contribuente deduceva la nullità dell’intimazione per la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, per omessa notifica dell’accertamento e per l’intervenuta prescrizione del credito azionato dall’amministrazione finanziaria.
In entrambi i giudizi di merito, i giudici tributari davano ragione al contribuente, non avendo l’amministrazione finanziaria fornito la prova circa la notifica della cartella di pagamento presupposta all’atto di intimazione impugnato.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale rilevava che l’amministrazione non aveva provato che nel plico notificato al contribuente fosse contenuta la cartella esattoriale impugnata.
Pertanto, l’amministrazione finanziaria, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso dell’amministrazione finanziaria è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente richiamando il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”.
Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, pur avendo accertato la regolarità della notifica della cartella di pagamento a mani del contribuente, non ha applicato il predetto principio, onerando, invece, l’Amministrazione di fornire la prova del contenuto del plico notificato.