Condominio: la natura giuridica dell’ avviso di convocazione assembleare
Con la sentenza n. 1959 del 6 maggio 2024 la Corte d’Appello di Napoli si pronuncia in merito alla natura di atto unilaterale recettizio della convocazione assembleare ai condomini, e al dies a quo da cui far decorrere i cinque giorni ex art. 66 disp.att. c.c
Lunedi 20 Maggio 2024 |
Il caso: Tizio e Mevio impugnavano avanti al Tribunale la delibera assembleare adottata dal Condominio in cui risiedevano perché affetta, tra l’altro, dal vizio di tardiva convocazione degli istanti; il Tribunale rigettava la domanda.
Tizio e Mevio propongono appello rilevando che:
a) il giudice di prime cure ha errato nell’affermare la validità dell’avviso di convocazione dell’assemblea fissata per il giorno 27.2.2019 e, in seconda convocazione, per l’1.3.2019, facendo decorrere il termine di 5 giorni, stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c., non dalla data di ricezione della raccomandata, perfezionatasi il 25.2.2019, bensì dall’invio della raccomandata medesima, avvenuto in data 20.2.2019;
b) l’avviso di convocazione assembleare è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, nel termine dilatorio di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. l’avviso deve pervenire al destinatario;
c) nel caso di specie, detto termine non è stato osservato, perché l’avviso è pervenuto agli odierni appellanti soltanto due giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione;
d) il Tribunale, assegnando rilievo alla data di spedizione della raccomandata, quale unica attività rientrante nella sfera di controllo del mittente, ha fatto cattiva applicazione della regola di scissione degli effetti della notificazione, che opererebbe per i soli termini processuali sanciti a pena di decadenza.
La Corte d’Appello, nell’accogliere il ricorso, osserva:
1) ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’articolo 66, ultimo comma, cit., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione, come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c..;
2) il mancato rispetto del termine di ricezione dell’avviso da parte dell’avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile, come espressamente previsto dal testo attualmente vigente dell’art. 66 terzo comma disp. att. c.c. il quale fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione;
3) non trova, peraltro, applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, come, invece, erroneamente affermato dal Tribunale, giacché quella regola è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e si estende, al più, anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Decisione: La Corte d’Appello annulla la deliberazione assembleare.