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Gli elementi sintomatici da cui il giudice può trarre lo stato di ebbrezza

Con la sentenza n. 20763 del 27 maggio 2024 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito la valenza probatoria dell’alcoltest e la facoltà del giudice di ricavare la presenza in eccesso di alcol nel sangue da altri elementi sintomatici.

Mercoledi 29 Maggio 2024

Il caso: la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nel resto confermando la sentenza con cui Tizio era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, con pena sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a l,50 g/I cioè di 3,69 g/I, come da referto dell’Ospedale.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che:

– la Corte distrettuale, pur avendo ritenuto, in accoglimento di una specifica doglianza da lui dedotta, l’inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dai sanitari a fini di indagine su richiesta dalla P.G. – non risultando provato che all’indagato fosse stato dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di cui all’art. 114 disp. atto cod. proc. peno – abbia, poi, errato nel ritenere comunque comprovata la sussistenza del suo stato di ebbrezza, desumendo che il suo tasso alcolemico avesse superato la soglia di l,50 g/I prevista dall’art. 186, comma 2 lett. cL cod. strada in ragione delle sole dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti;

– infatti, in carenza di dati tecnici obiettivi, non sarebbe possibile stabilire in termini certi il livello di alcol effettivamente presente nel sangue del ricorrente al momento dei fatti, non potendosi evincere elementi sintomatici tali da far ritenere superata la suddetta soglia dai soli elementi riferiti dai testi circa la presenza di uno stato confusionale, di avvenuti urti della sua autovettura con il cordolo del marciapiede e della mancata risposta alle sollecitazioni degli operanti.

Per la Cassazione la censura è infondata e, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa:

a) poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione;

b) in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal ricorrente alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche – certamente superiore alla soglia di 1,50 g/I – per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivolteg/i dagli agenti di P.G.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 20763 2024

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