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Il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR: presupposti e criterio di calcolo

Il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 495/2024 fa chiarezza in merito ai presupposti che legittimano il riconoscimento all’ex coniuge di una quota del TFR spettante all’altro coniuge, individuandone i criteri di ripartizione e liquidazione.

Martedi 11 Giugno 2024

Il caso: Mevia ricorre al Tribunale affinchè le sia riconosciuto ex art. 12-bis L. n. 898 del 1970 il diritto di ottenere la somma pari al 40% del trattamento di fine servizio spettante all’ex coniuge divorziato Tizio, dipendente del Ministero della Difesa, essendo titolare dell’assegno di divorzio e non avendo contratto nuovo matrimonio, con condanna dell’ex coniuge a corrisponderle i relativi importi, ordine all’INPS o allo stesso Tizio nel caso di già avvenuto pagamento del TFS, di erogare la somma da liquidarsi in proprio favore, il tutto con vittoria di spese di lite; Tizio rimane contumace.

Il tribunale accolgie la domanda attorea, sussistendone i presupposti di legge:

a) il disposto dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 – nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad un a quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge “anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio” – va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l’indennità spettante all’altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa – in tal senso dovendosi intendere l’espressione “anche prima della sentenza di divorzio”, implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola;

b) nella specie il requisito è rispettato posto che la sentenza di divorzio inter partes di questo Tribunale è stata pubblicata il 5-3-2009 ed è passata in cosa giudicata ex art. 327 c.p.c., non essendone stata dedotta impugnazione, il 25-4-2010, dopo il decorso del termine di un anno e 45 giorni allora applicabile in ragione della data di instaurazione del giudizio e prima della cessazione del rapporto di lavoro di Tizio intervenuta il 31-8-2022;

c) sono quindi integrati i presupposti per il riconoscimento in favore di Mevia della quota percentuale del trattamento di fine servizio: in ordine al quantum, l’entità della quota di trattamento di fine rapporto da riconoscere al coniuge divorziato è, a norma del secondo comma dell’art. 12-bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898, pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, dovendosi a tal fine avere riguardo alla durata legale del matrimonio, contratto il 1-9-1990, ed i cui effetti sono cessati fra i coniugi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che deve riportarsi al 25-4-2010;

d) pertanto la quota percentuale spettante ex art.12-bis L. n. 898 del 1970 comma 2 cit. è complessivamente pari ad Euro 13.707,93 (ammontare complessivo del trattamento di fine servizio spettante rapportato ad anni 40, pari ad Euro 69.998; quota annuale Euro 1.749,95 x 19 anni e 7 mesi di coincidenza del rapporto di lavoro con il matrimonio = Euro 34.269,84, il cui 40% ammonta ad Euro 13.707,93);

e) inoltre, si chiarisce che non può essere disposto il pagamento diretto da parte dell’INPS delle somme dovute essendo l’ex coniuge unico soggetto tenuto ai sensi dell’art. 12-bis L. n. 898 del 1970: la norma esige per l’insorgere del diritto a conseguire il 40% delle competenze di fine servizio che le stesse siano state “percepite” dall’altro coniuge, escludendo implicitamente che possano essere richieste direttamente all’Ente erogatore dal coniuge avente diritto all’assegno di divorzio.

Allegato:

Tribunale Taranto sentenza 495 2024

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