Tamponamento: il valore probatorio del modello Cai
A cura della Redazione.
Con l’ordinanza n. 15431 del 3 giugno 2024 la Corte di Cassazione torna a disquisire sulla valenza probatoria del modulo Cai relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Giovedi 13 Giugno 2024 |
Il caso: La Carrozzeria Delta conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, la Alfa assicurazioni s.p.a. e Caio, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di Tizio a causa di un tamponamento a catena.
La società attrice deduceva che la vettura di Tizio era stata tamponata, da ferma, dalla vettura di proprietà di Mevia la quale, a sua volta, era stata tamponata, da ferma, dalla vettura di Caio. Precisava inoltre che il credito era stato ad essa ceduto dal danneggiato, Tizio.
Il Giudice di pace rigettava la domanda; la pronuncia veniva impugnata dalla carrozzeria, rimasta soccombente, e il Tribunale di Roma rigettava l’appello, sulla base della considerazione che il modello CAI non aveva valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, dovendo essere la dichiarazione ivi contenuta liberamente valutata dal giudice, come confessione proveniente da uno solo dei litisconsorti necessari.
La società Delta ricorre in Cassazione, deducendo che il Tribunale non avrebbe attribuito il giusto valore al modulo C.A.I. sottoscritto da Caio e Mevia e non avrebbe considerato che i danni come risultanti dallo stesso erano compatibili con quelli accertati dalla fattura prodotta, sulla base della quale il giudice di merito ben avrebbe potuto ammettere una consulenza tecnica d’ufficio.
Per la Corte la doglianza non è fondata: sul punto ribadisce quanto segue.
a) la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice;
b) peraltro, nel caso di specie, l’incidente di cui si discute ha visto coinvolti tre veicoli, mentre il modello C.A.I. è stato sottoscritto solo da due di loro,ossia Caio, autore del primo tamponamento, e Meviala vettura della quale aveva, a sua volta, tamponato la terza auto coinvolta, cioè quella condotta da Tizio;
c) l’odierna ricorrente è la cessionaria del credito di quest’ultimo, cioè il secondo tamponato, che sarebbe stato urtato dalla vettura di Mevia a seguito dell’urto di questa con l’auto di Caio: ne consegue che l’odierna ricorrente, in effetti, non può far valere, nei confronti dell’assicuratore, alcuna C.A.I., posto che il creditore cedente (Tizio) non ha firmato alcunché.