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Condizionatori in condominio: dai problemi condominiali alle utili indicazioni dell’ENEA

Se un condomino occupa una rilevante porzione del muro perimetrale con un motore di un condizionatore di dimensioni mastodontiche, impedendo, così, al vicino ogni possibilità di utilizzare ugualmente la facciata (per installare un altro condizionatore, una targa, una tubazione, ecc.), l’amministratore di condominio, quale tutore delle parti comuni, ma anche il singolo condomino danneggiato possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria, la quale dovrà accertare, poi, concretamente se vi è violazione dell’art.1102 c.c. In ogni caso se una norma del regolamento vieta espressamente l’installazione di condizionatori in facciata, il singolo condomino non può che attenersi a tale disposizione che, però, è valida solo se è contenuta in un regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) ed è stata accettata dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o se è stata deliberata dalla totalità dei condomini in sede di approvazione del regolamento assembleare.

Questo significa che il singolo condomino non può installare un condizionatore in facciata nemmeno se è stato autorizzato dall’assemblea con una delibera approvata a maggioranza

Il problema decoro architettonico

L’installazione del corpo motore in facciata, in genere, non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può determinare la lesione del decoro del caseggiato.

Tale situazione ricorre certamente se viene installato il compressore di un condizionatore d’aria sulla facciata condominiale, in posizione sporgente e perpendicolare ad uno degli ingressi condominiali e senza alcun consenso dell’assemblea (soprattutto se il fabbricato ha struttura e linee architettoniche residenziali ed è inserito in un ambito paesaggistico protetto).

Allo stesso modo, ad esempio, la collocazione da parte del condominio di due apparecchiature di rilevanti dimensioni “aggrappate” alla gronda del tetto, di cui rompono la continuità, determina inevitabilmente un’alterazione del decoro architettonico, anche se l’amministrazione pubblica ha rilasciato il provvedimento di assenso all’intervento, confermando la piena compatibilità paesaggistica, urbanistica ed ambientale del posizionamento dei condizionatori.

Le immissioni intollerabili

Per l’installazione dei condizionatori non è richiesto il rispetto delle norme di legge in tema di distanze: il manufatto può occupare parte del muro perimetrale della proprietà del vicino (o essere sistemato in adiacenza della proprietà del condomino limitrofo).

Tuttavia, non può comportare immissioni intollerabili in direzione della proprietà degli altri condomini vicini (cioè si deve evitare la fuoriuscita rilevante di vapore, acqua calda, o la produzione di rumori insopportabili).

Secondo l’articolo 844 c.c., infatti, il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, derivanti dal fondo del vicino, se superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Così il condizionatore rumoroso di un bar posizionato sotto al balcone di un appartamento di un condominio va rimosso poiché va garantita non solo la tutela della salute intesa in senso stretto, ma anche la normale qualità della vita.

Cavi condizionatori e distanze legali

Si deve osservare come la normativa di cui all’art. 889 c.c., comma secondo, che prescrive la distanza di almeno 1 metro dal confine per l’installazione dei tubi dell’acqua, del gas e simili, si riferisca alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni. Detta norma pertanto non è applicabile ai cavi degli impianti di condizionamento d’aria, che vanno soggetti alla regolamentazione di cui all’art. 890 c.c. In particolare l’applicazione disposto normativo di cui all’art. 890 c.c. comporta che i cavi debbano rispettare le distanze previste dal regolamento comunale e, in mancanza, collocati alla distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino (Trib. Bergamo 12 luglio 2023, n. 1544).

Le indicazioni dell’ENEA: i modelli da scegliere

L’ENEA mette in rilievo che la scelta del climatizzatore rappresenta un requisito chiave per diminuire i consumi e ridurre il costo in bolletta. Indipendentemente dalla tecnologia, per minori consumi ed emissioni di CO2 sono sempre da preferire i modelli in classe energetica superiore alla A (infatti, ad esempio, un modello in classe A+++ consumerà fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B). Si aggiunge che poi che nel climatizzatore con sistema di controllo inverter, la velocità di rotazione del compressore viene regolata costantemente e questo permette di avere prestazioni ottimali in qualsiasi condizioni di impiego, adeguando la potenza frigorifera e termica erogata all’effettiva necessità.

Il risparmio energetico: i principali consigli

Se il condizionatore non viene manutenuto correttamente, tende a lavorare sotto sforzo, consumando fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri di fabbrica.

A tal fine la normativa prevede l’obbligo del libretto impianto e di controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 12 kW per quelli estivi e a 10 kW per quelli invernali.

In relazione all’apertura di finestre, bisogna tenere conto che l’ingresso nella stanza di “nuova” aria calda obbliga l’apparecchiatura a compiere un lavoro supplementare per riportare la temperatura e l’umidità ai livelli richiesti, con un conseguente dispendio di energia. È consigliabile, invece, aprire le finestre nelle ore più fresche della notte se il climatizzatore non è in funzione.

Per ridurre i consumi spesso può bastare l’attivazione della funzione “deumidificazione”, in quanto l’umidità presente nell’aria fa percepire una temperatura ben più elevata di quella reale.

Altri accorgimenti per ridurre la spesa energetica sono l’isolamento termico dei tubi del circuito refrigerante presenti all’esterno dell’abitazione ed il ricorso a termostati programmabili che ottimizzano il consumo energetico quando non si è in casa o di notte.

Importante chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio, primo passo utile per valutare lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione.

A tale proposito il massimo vantaggio si può ottenere abbinando l’impianto a pompa di calore a un sistema fotovoltaico in grado di coprire il consumo di energia elettrica necessario per il funzionamento della macchina.

Non bisogna trascurare poi che nei filtri dell’aria (da pulire con regolarità) e nelle ventole si annidano più di frequente muffe e batteri dannosi per la salute, tra i quali il batterio della legionella che può essere mortale.

Gli incentivi

Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024, il “bonus condizionatore” permette di beneficiare di una detrazione fiscale del 50 % per l’acquisto di condizionatori effettuato nell’ambito di opere edilizie per ristrutturazione o manutenzione straordinaria o del 65 % per l’acquisto di condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di uno di classe inferiore.

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