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Aggravante della guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 bis CdS: presupposti

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20325/2024 ha chiarito che, ai fini dell’aggravante ex art. 186 comma 2 bis CdS, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Venerdi 12 Luglio 2024

Il caso: La Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi con cui Tizio era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 187, commi 1 e 1 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo a) e in ordine al reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. b) e 186 comma 2 bis D.Lgs. n. 285/1992 (capo b): Tizio era stato ritenuto responsabile per avere condotto l’autovettura VW Golf in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e cocaina, nonché in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e per avere provocato, in tali circostanze, un incidente, consistito nel ribaltamento dell’auto sulla strada provinciale SP 187 e nella fuoriuscita dalla sede stradale.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS.: – nel caso di specie si era verificata una fuoriuscita dalla sede stradale che non poteva essere qualificata come incidente, il quale presuppone invece lo scontro fisico di due veicoli, di cui uno in movimento.

Per la Cassazione il motivo è infondato in quanto:

a)  per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli;

b) ne consegue che, perché si possa parlare di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni: nel caso di specie Tizio, alla guida dell’auto aveva perso il controllo del mezzo ed era fuoriuscito dalla sede stradale ribaltandosi sicché, pacificamente, si era verificato un sinistro stradale;

c) per affermare la sussistenza dell’aggravante, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso: non è richiesto un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo;

Allegato:

Cassazione penale sentenza 20325 2024

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