Ma la realizzazione di una tettoia necessita del permesso di costruire o basta la SCIA?
Un condomino può anche realizzare una struttura metallica, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di una porzione del suo giardino o di una scala o di un posto auto di proprietà esclusiva ma a condizione di rispettare la normativa condominiale.
In altre parole, tale struttura non deve contrastare con la destinazione del muro e non impedire agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non deve arrecare danno alle parti comuni e non deve pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro del caseggiato.
In ogni caso, la tettoia non può incidere negativamente sull’esercizio del diritto di veduta, comportando un ostacolo alla fruizione di aria e luce.
Ma la realizzazione di una tettoia necessita del permesso di costruire?
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio: così, ad esempio, se il manufatto in questione misura m. 8,60 x 3,00 (25,80 mq), la stessa non può considerarsi quale elemento pertinenziale con finalità di mero arredo, riparo o protezione, col risultato che è necessario conseguire un idoneo titolo abilitativo (Tar Lazio 29 maggio 2024, n. 10945).
Tuttavia è stato affermato che per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono (Tar Campania 29 gennaio 2014, n. 82).
La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la SCIA per una tettoia delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole (Tar Calabria 3 maggio 2016, n. 977) o per una struttura in legno (n. 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30), con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell’immobile ad un’altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un’altezza minima di m 2,30 che risultava impegnare una superficie di circa mq 19,35 (Tar Campania, Salerno, 24 marzo 2022, n. 810).
Più recentemente è stata ritenuta sufficiente una SCIA per la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m. 2.30″.
Secondo i giudici ammnistrativi è evidente che, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, tale struttura non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico (Tar Campania 11 luglio 2024 n. 1459).