Immissioni rumorose: i criteri a cui deve attenersi il giudice
Nei rapporti tra privati vige la disciplina dell’art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sul limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, limite che non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21479/2024.
Il caso: Tizio, Caia e Mevia domandavano al Tribunale di Modena la condanna del Comune Delta e della Polisportiva Beta alla cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglieva la domanda mentre la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva che le immissioni non superassero la normale tollerabilità, sulla base delle conclusioni del CTU, che aveva fatto riferimento ai parametri previsti dal DPCM 14.11.1997.
Gli attori ricorrono quindi in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPCM n. 1675900 del 14.11.1997, del D.P.C.M. n. 218600 del 1.3.1991, della legge quadro in tema di inquinamento acustico (l. 447/1995), e dell’art. 844 c.c.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, evidenzia quanto segue:
a) i criteri dettati dall’art. 4 del DPCM del 14.11.1997, nell’ambito della Legge quadro N.447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo;
b) nei rapporti tra privati, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicchè la valutazione ex art.844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale;
c) spetta al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa;
d) l’accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM n. 1675900 del 14.11.1997, nell’ambito della Legge quadro N.447/1995, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.