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L’imposta di registro per gli atti costitutivi della servitù

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 23489 del 2 settembre 2024 chiarisce, in materia di imposta di registro, quale percentuale debba essere applicata agli atti di costituzione di servitù su terreni.

Giovedi 5 Settembre 2024

Il caso: La società Alfa impugnava settanta avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad altrettanti rogiti notarili aventi ad oggetto atti di costituzione di servitù su terreni, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione la maggiore imposta di registro nella misura proporzionale del 15% rispetto a quella autoliquidata dalla suindicata società nella percentuale dell’8%.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, osservando che:

  • l’art. 1, primo periodo, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (da ora anche TUR) opera una distinzione solo per tipi di atti e non più per tipi di beni che ne formino oggetto, risultando il discrimine tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ed atti traslativi di diritti reali di godimento, da un lato, ed atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dall’altro;

  • pertanto il termine “trasferimento” contenuto nell’art. 1 non può riferirsi al diritto di servitù, trattandosi di diritto oggetto di costituzione, risultando la suddetta norma chiara nello stabilire la misura percentuale dell’8% per gli atti di costituzione di servitù e, al secondo comma, la misura del 15% per gli atti di trasferimento di terreni agricoli.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, che quindi ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: “Il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma (ndr. una mera) compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.

Allegato:

Cassazione sezione tributaria sentenza 23489 2024

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