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Separazione: quali spese sono a carico dell’assegnatario della casa coniugale

Il 3 settembre 2024, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza di grande rilevanza in materia di riparto delle spese condominiali tra coniugi separati o divorziati.

Venerdi 27 Settembre 2024

Con la sentenza n. 13642/2024, il tribunale ha stabilito che il coniuge assegnatario dell’abitazione familiare, pur non essendo proprietario, è tenuto a sostenere le spese condominiali ordinarie, manlevando quindi il coniuge proprietario dell’immobile da tali oneri.

Contesto della Sentenza

Il caso specifico riguardava due coniugi separati, con il marito proprietario dell’immobile e la moglie assegnataria della casa familiare in virtù di un provvedimento emesso a seguito della separazione.

Una delle questioni sollevate riguardava la ripartizione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, con particolare riferimento alla possibilità per il coniuge assegnatario di essere chiamato a rispondere per tali spese. Nella fattispecie il coniuge proprietario, ritenendo di non dover essere gravato delle spese condominiali ordinarie in quanto non usufruiva dell’immobile, citava in giudizio l’ex moglie per chiedere il riconoscimento della sua responsabilità nel pagamento delle spese.

Il nodo centrale era poi la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonchè la natura degli obblighi del coniuge assegnatario rispetto al coniuge proprietario.

La Decisione del Tribunale

La sentenza n. 13642/2024 del Tribunale di Roma ha chiarito che, in situazioni in cui l’immobile viene assegnato a uno dei coniugi nell’ambito di una separazione o divorzio, la persona assegnataria dell’immobile è tenuta a sostenere le spese condominiali ordinarie. Questo perché tali spese sono strettamente correlate all’uso diretto e quotidiano dell’immobile. Le spese ordinarie comprendono, ad esempio, le spese per la manutenzione e il funzionamento dei servizi comuni, quali: il riscaldamento, l’ascensore e la pulizia delle aree comuni.

Il coniuge assegnatario, dunque, che ha il diritto di abitare l’immobile in quanto ex residenza familiare, deve ritenersi obbligato a coprire tali spese, proprio perchè beneficia dell’uso dell’abitazione. Il tribunale ha ritenuto che il principio secondo cui “chi gode dell’immobile, paga le spese ordinarie” sia conforme alla ratio che governa l’assegnazione della casa familiare.  

Manleva del Coniuge Proprietario

L’elemento chiave della decisione riguarda la manleva del coniuge proprietario: quest’ultimo, non godendo più direttamente dell’immobile, non è tenuto al pagamento delle spese condominiali ordinarie, le quali devono essere poste a carico dell’assegnatario.

E tuttavia, il giudice di merito ha operato un’importante distinzione tra spese condominiali ordinarie e spese condominiali straordinarie. Le spese straordinarie, riguardanti interventi di manutenzione di natura eccezionale e che comportano la valorizzazione del bene immobile, rimangono a carico del proprietario, in quanto relative all’interesse patrimoniale direttamente legato alla proprietà dell’immobile.  

Implicazioni Giuridiche

Questa sentenza ha un impatto significativo sui rapporti tra coniugi in fase di separazione o divorzio, chiarendo un aspetto finora non sempre ben definito in giurisprudenza. La decisione si allinea ad altre pronunce secondo cui il coniuge assegnatario, anche se non proprietario, deve assumersi le spese connesse all’uso ordinario dell’immobile. In particolare, viene rafforzato il principio secondo cui il diritto di abitare l’immobile, derivante dall’assegnazione in sede di separazione o divorzio, comporta una responsabilità economica in capo all’assegnatario. La manleva del proprietario dalle spese ordinarie rappresenta quindi una conseguenza logica del fatto che quest’ultimo non usufruisce direttamente dell’immobile.

Attenzione però, occorre rilevare che in ogni caso l’Amministratore di condominio può legittimamente agire esclusivamente nei confronti di chi risulti essere proprietario dell’immobile, e non possa dunque agire nei confronti del coniuge assegnatario, qualora questi non sia anche proprietario. Ne deriva che in prima istanza sarà il coniuge proprietario (non assegnatario) a essere chiamato a rispondere del debito condominiale per spese ordinarie non versate, e spetterà sempre a quest’ultimo chiamare in causa l’altro coniuge non proprietario (ma assegnatario), affinche sia manlevato.

Conclusioni

La sentenza n. 13642/2024 del Tribunale di Roma costituisce un importante precedente che potrebbe orientare future controversie in materia di spese condominiali tra ex coniugi. Il coniuge assegnatario della casa familiare, pur non essendo proprietario, deve farsi carico delle spese condominiali ordinarie, sollevando il coniuge proprietario da tale obbligo. Rimane invece fermo che le spese straordinarie restano a carico del proprietario dell’immobile. La pronuncia in commento, ribadendo il principio in base a cui chi gode dell’immobile deve sostenere i relativi costi di gestione, offre inoltre maggiore chiarezza e stabilità nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi dopo la cessazione del vincolo matrimoniale.  

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