Reato commesso in un dato mese senza indicazione del giorno: termine per la querela
A cura della Redazione.
Con la sentenza n. 36172 del 27 settembre 2024 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione fa chiarezza in merito al dies a quo da cui far decorrere il termine per la presentazione della querela a pena di decadenza, quando è indicato il mese del reato ma non il giorno.
Mercoledi 2 Ottobre 2024 |
Il caso: il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti di Caio in relazione al reato di truffa ascrittogli perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per tardività della querela; la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli, con le conseguenti statuizioni di condanna, ritenendo che nella specie la querela fosse stata sporta tempestivamente.
Caio, tramite il proprio difensore, propone ricorso per Cassazione eccependo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 124 cod. pen., osservando che nella specie la querela era stata sporta in data 22 novembre 2019 e che dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado era emerso che la parte offesa, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva dichiarato di aver avuto conoscenza del reato già nel mese di agosto 2019, ma probabilmente già dal luglio 2019.
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) dal verbale dell’udienza del 14 maggio 2021 si evince che la parte offesa aveva affermato, in forma dubitativa, di avere avuto conoscenza del reato nel mese di luglio o di agosto 2019, ma più probabilmente nel mese di agosto 2019 (“Era il mese di agosto … agosto 2019, luglio, agosto … più agosto del 2019”);
b) ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del “favor rei” il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato;
c) nel caso di specie il riferimento è al 1 agosto 2024; essendo stata sporta, la querela, in data 22 novembre 2019, risultava già spirato il termine di legge di tre mesi (cfr. art. 124 cod. pen.) per poter utilmente sporgere la querela che, nel caso di specie, pertanto deve essere considerata tardiva.