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Patente a crediti in cantiere: utilissimi chiarimenti

Il Decreto Attuativo del 18 settembre 2024 e la circolare dell’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno introdotto l’obbligo di dotarsi di una Patente a crediti per le imprese ed i lavoratori autonomi che intervengono sui cantieri edili.

A partire dal 1° novembre 2024 chi non sarà in possesso della patente o non ne avrà fatto richiesta sarà soggetto ai provvedimenti amministrativi ed alla relativa multa.

La circolare n. 4/2024 ha evidenziato la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.

Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata una richiesta della patente tramite il portale dell’INL: in altre parole a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia.

Come chiarito dalla circolare n. 4/2024, è possibile presentare la richiesta di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato che, accedendo alla piattaforma, dovrà dichiarare di essere in possesso della delega, nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

Fondamentale ricordare che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente a crediti in cantiere o di un documento equivalente o dell’attestazione di qualificazione SOA: in caso contrario è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

L’INL ha aggiunto che il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le verifiche è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Attenzione: Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.

Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso tale adempimento deve essere fatto in tempi congrui.

Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti, laddove si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente.

Se le stesse imprese effettuano lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine è indiscutibile che debbano detenere la patente a crediti.

I cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) non sono coinvolti dalla normativa sulla patente a crediti; tuttavia, laddove negli stessi cantieri vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Allo stesso modo le società consortili qualificabili come consorzi stabili,

in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.

sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.

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