Cartella di pagamento notificata con pec non inclusa in pubblici elenchi: conseguenze
Con l’ordinanza 26682/2024, pubblicata il 14 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno della notifica di una cartella di pagamento eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri.
Martedi 3 Dicembre 2024 |
IL CASO: Una società, alla quale era stato notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione un atto di pignoramento presso terzi sulla scorta di una cartella di pagamento avente ad oggetto la riscossione di IVA ed IRES, proponeva ricorso avverso il suddetto atto impositivo sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica del predetto pignoramento.
La Comissione Tributaria Provinciale adita rigettava il ricorso. Di diverso avviso la Commissione Tributaria Regionale la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dalla società contribuente, dava ragione a quest’ultima accogliendo l’appello con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Secondo i giudici tributari di secondo grado, la cartella di pagamento, che era notificata alla società contribuente a mezzo pec, era priva di effetti giuridici in quanto notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuto nei pubblici registri.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate si rivolgeva alla Corte di Cassazione , eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Secondo l’amministrazione finanziaria il ragionamento della Commissione Tributaria Regionale era errato in quanto la notifica della cartella di pagamento era, comunque, stata eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata la cui riconducibilità dell’atto all’ente creditore era certa e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di provenienza in diversa composizione, ha ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15979/2022, secondo cui:
in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice idi cui all’art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario essendo pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l’avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione, sia perché l’indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it, sia perché la casella di destinazione era attiva, in quanto si trattava di indirizzo risultante dall’indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.