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La competenza territoriale nelle opposizioni alle ingiunzioni emesse dall’INPS

Con l’ordinanza 30579/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al giudice territorialmente competente a decidere sulle opposizioni avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dall’INPS per l’omesso versamenti dei contributi previdenziali.

Venerdi 6 Dicembre 2024

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un regolamento di competenza sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 45 del Codice di procedura civile nell’ambito di un giudizio di opposizione promosso dal titolare di una ditta individuale avverso un’ordinanza di ingiunzione che le era stata notificata dall’INPS per il mancato versamento di contributi relativi ai suoi lavoratori.

L’opposizione era stata radicata innanzi al Tribunale rientrante nel circondario dove aveva la sede l’ente previdenziale, che declinava la propria competenza territoriale, ritenendo che competente a decidere era il Tribunale nel cui circondario aveva la sede la ditta opponente.

Quest’ultimo innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, ritenendo invece la competenza in favore del Tribunale della sede dell’ente creditore (Inps) che aveva provveduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi, impugnava la decisione con il ricorso per regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel dichiarare la competenza del Tribunale originariamente adito dall’opponente, ha osservato che trattandosi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l’art. 6 D.Lgs. n. 150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione.

Inoltre, hanno osservato gli Ermellini, trattandosi di violazione consistita nell’omesso pagamento di contributi, vale la regola dell’art. 1182, co. 3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 30579 2024

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