Cartella di pagamento: la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione
Il deposito della richiesta di rateizzazione di una cartella esattoriale è idoneo ad interrompere la prescrizione del credito e costituisce riconoscimento di debito con conseguente sanatoria di eventuali vizi di notifica.
Venerdi 13 Dicembre 2024 |
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l‘ordinanza n. 27504/2024.
IL CASO: La vicenda origina dell’impugnazione promossa da un contribuente avverso una serie di intimazioni di pagamento che le erano state notificate dall’agente della riscossione.
Con l’impugnazione, il contribuente deduceva l’illegittimità delle intimazioni per non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento sottese, nonché la violazione dell’art. 7 della legge 212 del 2000 per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione e altre spese.
Nel corso del giudizio, l’agente della riscossione forniva documentazione attestante la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente in merito alle somme di cui alla cartella di pagamento posta a fondamento delle intimazioni impugnate.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con il rigetto dell’impugnazione e la conferma della richiesta creditoria dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, il contribuente, rimasto soccombente, investita della questione la Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi del gravame, l’erroneità della decisione dei giudici di merito per aver riconosciuto all’ istanza di rateizzazione efficacia sanante dell’invalidità della notifica di una cartella di pagamento.
LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto al ricorrente, che ha rigettato il ricorso da quest’ultimo promosso.
Nel decidere, gli Ermellini, hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:
1. l’istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 del Codice civile ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento , in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere;
2. la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.