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Zuffa tra cani: l’onere della prova

Sent. Tribunale di Ancona n.2277/2024: interessante pronuncia in tema di rapporto di causalità.

Martedi 28 Gennaio 2025

Scene di ordinaria quotidianità.

Tizio passeggia con il proprio cane al guinzaglio (un labrador). Anche Caio passeggia con un cane al guinzaglio (un amstaf), di proprietà (però) di Sempronio. Le loro traiettorie di passeggiata si intersecano. L’amstaff inizia ad abbaiare minacciosamente all’indirizzo del labrador e, liberatosi dalla presa del guinzaglio, si avventa contro il suo “nemico”, mordendolo in più punti. Tizio, nel tentativo di separare i due cani, viene morso alla mano dall’amstaff e riporta una lesione importante.

La vicenda parrebbe lineare. Sempronio responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. quale proprietario dell’amstaff; Caio responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per non aver provveduto a custodire il cane con la dovuta diligenza e accortezza.

Una linearità messa in discussione dal fatto che Caio e Sempronio sostengono che l’amstaff, pure liberatosi dal guinzaglio, si era semplicemente avvicinato al Labrador e che, nella zuffa tra i due animali che ne era scaturita, non fosse possibile stabilire quale dei due cani avesse morso Tizio. Questo perché non vi erano testimoni oculari dell’accaduto.

E dunque come la risolviamo ? Secondo quelle che sono le “regole del gioco” . Regole per cui Tizio deve convincere il giudice di essere stato morso dall’amstaff e che le lesioni lamentati sono conseguenza di tale morso. Solo allora Caio e Sempronio dovranno dimostrare la mancanza di una loro responsabilità.

Se le ferite riportate da Tizio sono riconducibili al morso di un cane, non sono tali da poter consentire -sulla base dell’ elaborato peritale in atti e delle testimonianze escusse – di individuare nell’amstaff l’autore del morso. Non solo. E’ anche ipotizzabile che se l’amstaff non fosse sfuggito alla presa di Caio (e quindi non si fosse avvicinato al cane Labrador), non avrebbe morso Tizio.

Il Tribunale, pur ipotizzando questa seconda opzione, considera il fatto che l’amstaff abbia dato origine alla zuffa come mero antecedente temporale. Una semplice occasione dell’evento dannoso non potendo escludere che fosse stato proprio il labrador ad avere morso il proprio padrone Tizio (circostanza, viene sottolineato, tutt’altro che improbabile nelle zuffe tra cani). Identiche considerazioni anche rispetto alla condotta colposa (ex 2043 cc) di Caio che conduceva l’animale a passeggio al guinzaglio ma privo di museruola, costituente fattore causale interruttivo del nesso causale.

Senza ripercorrere le diverse teorie riferibili alla causalità, il principio che viene condiviso dal Tribunale è quello del danno che costituisce una conseguenza c.d. normale. In altre parole, ci dice sempre il Tribunale. il morso di un cane al proprio padrone non può ritenersi conseguenza normale di quella condotta -quale è stata quella del cane di Caio-, avvicinatosi al cane di Tizio.

Ancora più chiaramente il fatto che l’amstaff si sia avvicinato al Labrador, sia pure per aggredirlo, non può ritenersi causa dell’evento dannoso patito da Tizio posto che l’eventuale morso da parte del labrador al suo proprietario determinato dal tentativo di quest’ultimo di separare i due animali, rappresenta fattore causale capace di assorbire integralmente gli antecedenti astrattamente qualificabili alla stregua di cause dell’evento. Nel caso di specie la condotta del cane Amstaff, pur configurandosi quale antecedente rispetto al morso, non può ritenersi, secondo lo standard probatorio richiesto in questa sede, fattore causalmente rilevante nella determinazione dell’evento.

Conseguentemente deve escludersi la configurabilità di una responsabilità ex art. 2052 c.c. e, a fortiori, ex art. 2043 c.c. a carico di Caio e di Sempronio.

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