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Separazione: anche una sola percossa giustifica l’addebito

La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10021 del 16 aprile 2025.

Martedi 22 Aprile 2025

Il caso: Il Tribunale di Pisa, con sentenza non definitiva, dichiarava la separazione personale dei coniugi Tizio e Mevia e, con separata sentenza, pronunciava l’addebito a carico del marito ritenendo che dalle risultanze di causa fosse emerso che la resistente aveva dovuto far ricorso anche a cure mediche, come riportato nella cartella clinica del Pronto Soccorso; riteneva inoltre dimostrata la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 300 mensili in favore di Mevia.

Tizio proponeva appello: la Corte distrettuale accoglieva parzialmente l’appello revocando la dichiarazione di addebito della separazione a carico di Tizio e rigettava gli altri motivi di gravame.

Per la Corte di appello l’unico dato certo che emergeva è che tra i coniugi fosse insorta, contestualmente alla crisi coniugale, un’elevata conflittualità addebitata dall’appellante all’invadenza della suocera che conviveva con la coppia, e dalla convenuta alle condotte aggressive del marito oltre che a frequentazioni extraconiugali; né ragioni fondanti la pronuncia di addebito potevano essere ricavate in base alle lievi lesioni riscontrate nel certificato medico del Pronto Soccorso dell’anno 2019.

Mevia ricorre in Cassazione, evidenziando che la Corte distrettuale, nel revocare l’addebito al marito, ha errato in quanto non ha valutato che ancorché non vi sia percezione diretta della condotta da parte dei testimoni, la situazione legittimante la pronuncia dell’addebito può essere desunta anche dagli elementi chiari precisi e concordanti emersi nell’istruttoria.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato: in tema di addebito ribadisce i seguenti principi:

a) la Corte di merito non ha trascurato l’esame di una serie di atti (referto ospedaliero che indica la presenza di una “cute lievemente eritematosa a carico del braccio destro, segno di graffio … “, archiviazione della querela a carico del marito) e neppure di prove testimoniali (dell’operatrice del centro anti-violenza cui si era rivolta la convenuta, che ha riferito nei colloqui avuti che la moglie le era apparsa “morto provata” o del padre del marito che aveva riferito che l’appellante gli aveva indicato “comportamenti scorretti” del marito);

b) la motivazione, però, non tiene conto che la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori e sulla base del principio secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;

c) è stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse;

d) inoltre in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine pervenire alla verita processuale: tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10021 2025

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