Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia: presupposti e differenze
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha delineato i presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia evidenziandone le differenze rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione.
Venerdi 5 Maggio 2023 |
Il caso: il Tribunale di Ravenna condannava alla pena di giorni 20 di reclusione Tizio per il reato di cui all’art. 571 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 572 cod. pen.
Il Tribunale, pur riconoscendo l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal figlio minore, parzialmente riscontrate dalla deposizione della madre, riteneva di riqualificare le condotte nel reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, considerando il carattere episodico delle condotte violente commesse nel periodo oggetto di contestazione e la loro correlazione al rendimento scolastico del minore.
Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione deducendo il vizio di violazione dell’art. 571 cod. pen. avendo il Tribunale erroneamente qualificato come “abuso di mezzi di correzione” le condotte violente poste in esse dall’imputato nei confronti del figlio minore ed escluso l’abitualità delle condotte sulla base del solo dato relativo al numero dei comportamenti, omettendo di considerare la sistematicità delle condotte di sopraffazione fisica e morale descritta dal minore.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto osserva che:
a) la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge qualificando erroneamente le condotte accertate in dibattimento ai sensi dell’art. 571 cod. pen.
b) l’abuso presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi di correzione o di disciplina in sé giuridicamente leciti: tali non possono, tuttavia, considerarsi gli atti che, pur ispirati da un “animus corrigendi” sono connotati dall’impiego di violenza fisica o psichica;
c) invero, alla luce della linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo, che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore;
d) l’uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell’art. 571 cod. pen.; ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.