Accertamento tecnico preventivo: la notifica del ricorso interrompe la prescrizione
Con la sentenza n. 26225/2023, pubblicata l’8 settembre 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa all’idoneità o meno della notifica del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile.
IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità, una signora, proprietaria di due appartamenti facenti parti di un condominio, al fine di far accertare la presenza di vizi negli immobili di sua proprietà depositava il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo e successivamente introduceva il giudizio di merito nei confronti della società costruttrice e venditrice degli appartamenti, chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile.
La Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla società costruttrice contro la decisione di primo grado, dopo aver ritenuto tempestiva la denuncia per vizi (intervenuta entro l’anno dalla scoperta degli stessi mediante il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo), ha ritenuto tardivo l’esercizio dell’azione, rigettando l’appello incidentale proposto dall’originaria attrice.
Pertanto, quest’ultima, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di appello per non aver considerato il procedimento di accertamento tecnico atto idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato quanto affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, ribadendo che l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’articolo 2943 cod. civ., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.