Aggiornamento diritti di copia 2021
Decreto 9 luglio 2021, G.U. n. 184 del 3/8/2021.
A cura della Redazione.
Con il Decreto Dirigenziale del 7 luglio 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 184 del 3 agosto 2018, il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha adeguato gli importi dei diritti di copia e di certificato per gli atti giudiziari in base alla variazione dell’indice Istat registrata nel triennio 1° luglio 2017 – 30 giugno 2020 (+ 1,4%), ai sensi dell’ Art. 274 del DPR n. 115/2002.
Il diritto di certificato di cui alle lett. a) e b) dell’art. 273 del T.U., passa dagli attuali € 3,87 a € 3,92.
Il Decreto è entrato in vigore il 18 agosto 2021 e a partire da quella data l’applicazione di calcolo dei diritti di copia è stata aggiornata con i nuovi importi.
Di seguito il testo del decreto.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 274 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e’ adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»;
Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza certificazione di conformita’, del diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonche’ l’art. 273 dello stesso decreto, che disciplina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato testo unico, nonche’ l’importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del medesimo decreto;
Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l’adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale sottoscritto in data 20 giugno 2018 – 4 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 172 del 26 luglio 2018, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1° luglio 2014 – 30 giugno 2017;
Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1° luglio 2017 – 30 giugno 2020;
Rilevato che, nel triennio considerato, l’Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari all’1,4%,
Decreta:
Art. 1
Diritto di certificato
1. L’importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad euro 3,92.
Art. 2
Diritto di copia
1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come di seguito indicato: